La pena prossima al minimo è incensurabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 611 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche attraverso una valutazione sintetica e globale degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.. Quando la pena è irrogata in misura vicina al minimo edittale, non è richiesta una motivazione analitica sui criteri di quantificazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi di segno positivo, con motivazione insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e basata su uno o più criteri ex art. 133 cod. pen., quali i precedenti penali per reati della stessa specie. È inammissibile per genericità il motivo che censuri l’omessa motivazione sulla rideterminazione della pena senza indicare specifiche carenze argomentative.
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di furto di capi di abbigliamento e profumo, del valore complessivo di euro 425,87, commesso il 14 giugno 2021 all’interno di un esercizio commerciale. Il giudice di primo grado aveva applicato l’aumento di pena di due mesi di reclusione a titolo di continuazione con i reati già giudicati con precedente sentenza, determinando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione.
La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione. L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha richiamato il principio per cui la quantificazione della pena costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’obbligo motivazionale anche con una valutazione intuitiva e globale dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Nel caso concreto, l’aumento di pena di due mesi di reclusione, prossimo al minimo edittale, è stato definito “esiguo” dalla Corte territoriale: trattandosi di pena vicina al minimo, non era richiesta una motivazione particolarmente approfondita sui criteri adottati. Tale conclusione si inserisce nell’orientamento consolidato secondo cui, in queste ipotesi, non occorre una specifica argomentazione sulla quantificazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento all’assenza di elementi positivi e che il relativo giudizio è insindacabile in legittimità se non contraddittorio. La Corte territoriale aveva congruamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio, indicativi di una abitualità criminale specifica, elemento sufficiente per escludere la concessione del beneficio.
Il terzo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione della pena, è stato infine dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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