Evasione e incendio: assoluzione e condanna sono conciliabili (Cass. pen. Sez. VI n. 12576 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è contraddittoria, né manifestamente illogica, la motivazione della sentenza di appello che assolve l’imputato dal reato di incendio, commesso in concorso, e lo condanna per evasione ex art. 385 cod. pen. Il reato di evasione è reato di mano propria e richiede la sola condotta dell’allontanamento dal luogo di restrizione; il reato di incendio, invece, impone la prova del contributo, anche solo psicologico, del concorrente. Il medesimo dato indiziario — il posizionamento del cellulare in uso all’imputato su celle distanti circa cinque chilometri dal domicilio coatto — è inidoneo a provare la presenza sul luogo dell’incendio, ma è obiettivamente incompatibile con la presenza nel luogo di restrizione. La diversità strutturale delle due fattispecie rende le due conclusioni tra loro conciliabili.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di evasione, confermando la recidiva reiterata e applicando la diminuente del rito, e nel contempo lo ha assolto, per non avere commesso il fatto, dal reato di incendio, contestato in pari data.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge ex art. 591 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello relativo all’evasione: le censure per tale reato, sostiene il difensore, erano sovrapponibili a quelle sull’incendio, poiché investivano la presenza dell’imputato sul luogo del fatto. Si duole, inoltre, della motivazione apparente nella parte relativa agli allontanamenti non contestati.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte di merito, dopo aver rilevato l’inammissibilità della richiesta assolutoria quanto all’evasione, aveva già esposto le ragioni del rigetto: il posizionamento del cellulare dell’imputato ne dimostrava l’allontanamento dal luogo di restrizione, poiché l’apparecchio agganciava celle collocate a circa cinque chilometri dall’abitazione.

Il punto centrale è la diversa valenza del medesimo indizio rispetto alle due fattispecie. Quello stesso posizionamento, in carenza di ulteriori elementi, è stato ritenuto non idoneo a dimostrare la presenza sul luogo dell’incendio, dal quale l’imputato era distante circa sei chilometri. Non altrettanto vale per l’evasione: si tratta di una distanza obiettivamente incompatibile con la presenza nel luogo di domicilio coatto.

Le argomentazioni della Corte territoriale non presentano alcuna frattura logica tra premessa e conseguenza, e dunque non sono censurabili per manifesta illogicità o contraddittorietà. Le due conclusioni — assoluzione dall’incendio e condanna per evasione — sono conciliabili in ragione degli argomenti logico-giuridici che regolano la prova della responsabilità: l’incendio, commesso in concorso, esigeva la prova del contributo psicologico o materiale al fatto, mentre l’evasione è reato di mano propria.

La Corte esclude infine che assumano rilievo gli allontanamenti registrati in altre occasioni, poiché la misura della pena è stata determinata con esclusivo riferimento all’addebito contestato. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma quantificata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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