Aumento per continuazione minimo e motivazione semplificata conforme alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. 7 n. 613 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, ma tale obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento differenziate, correlate all’entità dell’aumento operato. È, pertanto, necessario e sufficiente che la motivazione consenta di valutare il rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen., l’assenza di un surrettizio cumulo materiale e l’osservanza del rapporto di proporzione tra le pene. L’aumento prossimo al minimo edittale, come quello di un mese per ciascuna delle violazioni omogenee residue, non richiede una motivazione più analitica, essendo conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021. È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta di rivalutazione nel merito della quantificazione della pena, preclusa in sede di legittimità quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente, legale rappresentante di una società, a un anno e nove mesi di reclusione per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA e IRES relativamente agli anni 2013 e 2014, con evasione complessiva di imposta pari a una somma ingente. La Corte ha determinato la pena base in un anno e sei mesi di reclusione, aumentata di tre mesi per la continuazione, corrispondenti a un mese per ciascuna delle tre condotte residue.

La rideterminazione è conseguente alla pronuncia assolutoria della Corte d’appello di Ancona per le omesse dichiarazioni IRAP, che ha ridotto a tre le condotte in continuazione originariamente contestate. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, contestando la genericità degli aumenti mensili operati per ciascuna condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. Il giudice deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base, nonché calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ogni reato satellite, ma con modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.

Tale obbligo di motivazione, come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, richiede esclusivamente che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., che non sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale e che sia stato osservato il rapporto di proporzione tra le pene. La motivazione specifica sul ragionamento seguito è necessaria solo quando l’aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo all’adeguatezza e congruità dell’aumento medesimo.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato aumenti minimi, di un solo mese per ciascuna condotta, a fronte di violazioni omogenee consistenti in tutte in omesse presentazioni di dichiarazioni fiscali (IVA e IRES), riferite ai medesimi periodi d’imposta. Tale scelta è stata ritenuta pienamente conforme ai principi delle Sezioni Unite, non necessitando di una motivazione più analitica, essendo la misura dell’aumento prossima al minimo teoricamente applicabile.

Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione nel merito della quantificazione della pena, preclusa in sede di legittimità allorché la motivazione risulti esente da vizi logici e giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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