Ricorso personale dell’imputato inammissibile e prescrizione non rilevabile (Cass. pen. Sez. II n. 32140 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile, dovendo l’atto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Non valgono a sanare il vizio né l’autenticazione della sottoscrizione ad opera di un legale, né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito: trattandosi di atto di natura personale, tali sottoscrizioni non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto. L’inammissibilità dell’impugnazione impedisce il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di appello e l’irrefragabilità di quanto da essa statuito.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che, riuniti i procedimenti relativi a due decisioni di primo grado rese da tribunali diversi, ha dichiarato la prescrizione di alcuni reati e confermato la condanna per le residue contestazioni, rideterminando la pena. Propone ricorso per cassazione articolando plurimi motivi: violazione di legge in tema di concorso di norme e di prescrizione, vizi di motivazione sulla valutazione della testimonianza dell’ex coimputato, sulla recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul trattamento sanzionatorio e sull’omessa motivazione in ordine alla provvisionale.
La questione decisiva attiene però all’atto introduttivo, non ai motivi: il ricorso risulta sottoscritto dall’imputato personalmente, con l’intervento del difensore limitato all’accettazione e all’autentica della firma.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina innanzitutto la struttura del ricorso. Nell’epigrafe il difensore dichiara di agire quale difensore di fiducia e procuratore speciale. In calce all’atto, però, compare una dichiarazione di volontà di proporre ricorso riferita esclusivamente all’imputato, sottoscritta da quest’ultimo, seguita dalla sottoscrizione del difensore per accettazione e autentica.
Da tale sequenza la Corte desume che il ricorso è stato presentato esclusivamente e personalmente dall’imputato. L’accettazione e l’autentica costituiscono atti riferibili soltanto al difensore e non mutano il carattere personale dell’atto. L’autenticazione della sottoscrizione, in particolare, non equivale al rilascio di un regolare mandato difensivo; la sottoscrizione per accettazione non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto.
La Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. III n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte aggiunge che tale esito impedisce il rilievo della prescrizione eventualmente maturata: l’assenza di una valida impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di appello. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato alle spese del procedimento, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Nota della Redazione
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