Sospensione patente sotto il minimo edittale e mancato raddoppio per veicolo di terzi (Cass. pen. n. 21545 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992 deve essere applicata nel rispetto del limite edittale minimo di un anno, con conseguente illegittimità della sentenza che ne stabilisca una durata inferiore. Nel caso in cui l’imputato conduca un veicolo appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione deve altresì essere raddoppiata, trattandosi di un obbligo normativo inderogabile. L’eventuale accordo delle parti sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen. non può estendersi alla sanzione amministrativa accessoria, sottraendola ai parametri edittali fissati dalla legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova, su accordo delle parti, applicava a un imputato la pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. La condotta contestata riguardava la guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico rilevato di 1,81 g/l e 1,90 g/l, in fascia oraria notturna. Il giudice applicava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, sospendendone l’efficacia sino all’esito del lavoro di pubblica utilità. La sentenza indicava che il veicolo condotto era di proprietà dell’imputato.
La Motivazione della Corte
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Secondo l’accusa, il Tribunale aveva applicato la sospensione della patente per una durata inferiore al minimo edittale di un anno e non aveva provveduto al raddoppio della stessa, considerato che il veicolo apparteneva a una terza persona.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. La norma prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La sentenza impugnata, stabilendo una durata di mesi sei, è scesa al di sotto del limite minimo edittale, in palese violazione del dettato normativo.
Inoltre, risultando accertato che l’imputato conduceva un veicolo di proprietà di un terzo, il giudice avrebbe dovuto applicare l’inciso normativo che impone il raddoppio della durata della sospensione quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La mancata applicazione di tale disposizione integra un’ulteriore violazione di legge.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Mantova in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.
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Nota della Redazione
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