Patteggiamento dopo la Riforma Cartabia: la sentenza ex art. 444 c.p.p. resta titolo idoneo a revocare la sospensione condizionale ex art. 168 n. 1 c.p. (Cass. pen. 25064/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25064/2026 (n. sez. 1574/2026), depositata il 3 luglio 2026, R.G.N. 43860/2025 — camera di consiglio del 16 aprile 2026, Presidente Monica Boni, Relatore Barbara Calaselice.

Il principio di diritto

Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168 n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Il fatto

Il Giudice dell’esecuzione revocava la sospensione condizionale concessa con sentenza del 2021, divenuta definitiva nello stesso anno, essendo intervenuta nel quinquennio — nel dicembre 2024, con pronuncia definitiva nel 2025 — una sentenza di applicazione di pena concordata per fatti del settembre 2023 (due anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa). Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo che, alla luce della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la sentenza di patteggiamento non può essere equiparata a una condanna, non implicando alcun accertamento del reato, e non integra dunque il presupposto della revoca ex art. 168 n. 1 cod. pen.

La motivazione

Il ricorso e infondato. Gia prima della riforma le Sezioni Unite (Diop, 2005) avevano affermato che la sentenza di patteggiamento, equiparata alla condanna in assenza di deroga espressa, costituisce titolo idoneo alla revoca ex art. 168 n. 1 cod. pen. La Riforma Cartabia non muta questo assetto: l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. conferma l’equiparazione agli effetti penali, avendo il legislatore delegato inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei giudizi extrapenali — civili, disciplinari, tributari e amministrativi — e come mezzo di prova. Nel patteggiamento e comunque presente un “accertamento del reato” sui generis, fondato sulla descrizione del fatto, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, contenuta nel capo d’imputazione e non contestata dalle parti.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Chi ha ottenuto la sospensione condizionale deve sapere che una successiva sentenza di patteggiamento, intervenuta nel quinquennio, resta titolo idoneo a farla revocare ex art. 168 n. 1 cod. pen.: la Riforma Cartabia non ha “declassato” il patteggiamento sul piano penale, avendo inciso solo sulla sua efficacia nei giudizi extrapenali e come prova. Sul piano penale l’equiparazione alla condanna (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.) permane, con le relative conseguenze in tema di revoca dei benefici. La difesa non può quindi fondare l’opposizione alla revoca sull’assenza di un accertamento di responsabilità nel patteggiamento.

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