Inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 10594 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità o manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Il motivo di ricorso che ripropone doglianze già esaminate e confutate dai giudici di merito, articolandosi esclusivamente su elementi di fatto, è aspecifico e si colloca al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La determinazione della pena, sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria, non è sindacabile in cassazione, così come gli apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto e alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, ove immuni da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ne aveva confermato la penale responsabilità per i reati contestati.
Con il ricorso venivano dedotti molteplici motivi: l’aspecificità e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, nonché la censura sulla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha scrutinato i motivi di ricorso, rilevandone la complessiva infondatezza. Il primo motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo delle doglianze già esaminate in appello, articolato esclusivamente su profili di merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, in presenza di una doppia conforme, non presentava vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo stata correttamente esclusa la tenuità del fatto in ragione della gravità della condotta, del valore significativo del danno e della spiccata capacità a delinquere dell’imputato.
In relazione alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e alle attenuanti generiche, la Corte ha affermato che il diniego si fondava su un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione, coerente con le risultanze istruttorie e basato su elementi quali la gravità dei fatti, l’intensità del dolo e la mancanza di resipiscenza.
Quanto alla dosimetria della pena, la doglianza è stata ritenuta non consentita in legittimità, richiamando il principio per cui la determinazione sanzionatoria, se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria, non è sindacabile (richiamate Sez. 2, n. 36104 del 2017 e Sez. 2, n. 47512 del 2022).
Infine, in merito alla mancata motivazione sulla concessione dei benefici di legge, la Corte ha ribadito il principio secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso la sentenza che non abbia considerato un motivo d’appello inammissibile ab origine per genericità, non potendo l’accoglimento sortire effetti favorevoli in sede di rinvio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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