Contraffazione grossolana e sussistenza del reato ex art. 474 cp (Cass. pen. Sez. V n. 19985 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, atteso che la norma tutela in via principale la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei segni distintivi, e non la libera determinazione dell’acquirente. Il reato è di pericolo, per cui non occorre la realizzazione dell’inganno, né ricorre l’ipotesi del reato impossibile quando la grossolanità e le condizioni di vendita escludano la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473 cod. pen., per aver contraffatto cinque scope elettriche in tutto somiglianti agli originali a marchio “Vorwerk”. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi di impugnazione.
Con le doglianze, il ricorrente ha dedotto l’omessa valutazione delle caratteristiche dei beni rispetto alla possibilità di ritenere la contraffazione grossolana e inidonea a ledere la fede pubblica, la manifesta illogicità della motivazione circa la detenzione per la vendita, l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti, nonché la mancata concessione di pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto non fondato il primo motivo, richiamando il consolidato principio di legittimità per cui la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato di cui all’art. 474 cod. pen. a prescindere dalla grossolanità della contraffazione. La norma, essendo posta a tutela della pubblica fede, configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non è necessaria la realizzazione dell’inganno. A sostegno, sono citati i precedenti di Sez. 5, n. 5260 del 2013 e Sez. 2, n. 20944 del 2012.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la detenzione di cinque scope custodite in scatole e priva di documentazione di acquisto è stata logicamente ritenuta incompatibile con un uso personale. La prospettazione alternativa del ricorrente, relativa alla destinazione dei beni a un nucleo familiare “allargato”, è rimasta congetturale, non essendo stati indicati i componenti del nucleo. La Corte ha precisato che il dubbio idoneo a introdurre un’ipotesi alternativa deve essere “ragionevole” e trovare conforto nella logica.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha idoneamente escluso la causa di non punibilità considerando il numero di scope detenute e il valore di mercato delle stesse.
Il quarto motivo è stato ritenuto non fondato: la Corte ha evidenziato che l’obbligo motivazionale in tema di recidiva facoltativa può essere adempiuto con argomentazione succinta, come avvenuto nel caso in esame, avendo la corte territoriale sottolineato l’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per la congruità della motivazione sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. (fondata sui prezzi di vendita, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchio) e per la genericità della censura in ordine al diniego delle pene sostitutive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi