Compensi dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: la questione dell’onnicomprensivita va alla pubblica udienza (Cass. ord. interl. 24068/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 24068/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 5893/2021) – camera di consiglio del 3 luglio 2026, Presidente Irene Tricomi, Relatore Guglielmo Garri. Si tratta di ordinanza interlocutoria che non decide nel merito, ma rinvia la causa alla pubblica udienza.

L’oggetto e la questione rimessa alla pubblica udienza

La questione – ritenuta nuova e non ancora affrontata espressamente dalla Corte – concerne l’onnicomprensivita del trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il rapporto tra il compenso fisso (correlato allo status di giudice tributario, ex artt. 13 e 27 d.lgs. n. 545/1992) e il compenso variabile per la funzione svolta nell’organo di autogoverno, anche alla luce del principio di non cumulabilita dei compensi pubblici affermato da Cass., sez. I, n. 8873/2024. Per il rilievo in diritto della questione, la Corte ne dispone la trattazione in pubblica udienza.

Il fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto a un componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT) il rimborso di quanto percepito a titolo di compenso fisso, in ragione del divieto di duplicazione con il compenso aggiuntivo annuo (variabile) corrisposto per la funzione nell’organo di autogoverno. Il Tribunale annullava l’ingiunzione e la Corte d’appello di Lecce confermava, ritenendo dovuto il compenso fisso al componente eletto e riferendo il limite massimo annuo alla sola parte variabile (art. 27 d.lgs. n. 545/1992). Il MEF, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’onnicomprensivita del trattamento economico dei componenti del CPGT; il componente resisteva con controricorso e la Procura Generale chiedeva il rigetto.

La decisione interlocutoria

La Corte osserva che la censura affronta la questione, del tutto nuova, dell’onnicomprensivita del trattamento economico dei membri dell’organo di autogoverno della magistratura tributaria, in relazione al principio di non cumulabilita dei compensi pubblici affermato da Cass. n. 8873/2024, secondo cui non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quello già percepito, in difetto di espressa previsione normativa. Trattandosi di questione non ancora affrontata espressamente e di peculiare rilievo in diritto, e opportuno che il suo esame avvenga all’esito di pubblica udienza, momento privilegiato del giudizio di cassazione per l’assunzione, in forma di sentenza, delle decisioni di maggiore rilievo (Cass. n. 6274/2023).

Esito: la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza. Si tratta di ordinanza interlocutoria: nessuna decisione e adottata nel merito.

Implicazioni pratiche

Il provvedimento non enuncia alcun principio di diritto: e un’ordinanza interlocutoria con cui la Sezione Lavoro rimette alla pubblica udienza una questione ritenuta nuova e di rilievo. L’interesse della segnalazione sta nel tema devoluto: la possibile onnicomprensivita del trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la compatibilità tra compenso fisso e compenso variabile, alla luce del principio di non cumulabilita dei compensi pubblici (Cass. n. 8873/2024). La soluzione e attesa all’esito della pubblica udienza, con una pronuncia che sara resa in forma di sentenza. Se ne consiglia il monitoraggio a chi opera nel contenzioso su compensi e incarichi pubblici.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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