Misure cautelari: le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nelle indagini se ne e’ accertata la spontaneità (Cass. pen. 25576/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 25576/2026 (deposito 8 luglio 2026) – Misure cautelari, gravità indiziaria e utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria.
Il principio di diritto
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche in assenza del difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari – non nel dibattimento – purché ne sia accertata la spontaneità, intesa come assenza di sollecitazioni o di risposte a domande della polizia giudiziaria; tale valutazione e’ prerogativa esclusiva del giudice di merito e la spontaneità non e’ esclusa per il solo fatto che le dichiarazioni non siano state rese nell’immediatezza dei fatti.
Il fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altri, nell’ambito di un’attività di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Il quadro indiziario si fondava sulle osservazioni della Guardia di Finanza, sul sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente e denaro, sulla sequenza dei contatti telefonici e sulle dichiarazioni contra se e contra alios rese da un coindagato ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. L’indagato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni, perché asseritamente prive di spontaneità e non riscontrate.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato. Le dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sono utilizzabili nelle indagini preliminari purché ne sia accertata la spontaneità, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito; il fattore temporale (dichiarazioni non rese nell’immediatezza) ha valore neutro. Il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e non illogica, aveva ritenuto spontanee le dichiarazioni del coindagato, reso senza induzione o pressione e con atteggiamento sin da subito collaborativo, avendo egli anzitutto accusato se stesso. In ogni caso, tali dichiarazioni non costituivano l’unico elemento indiziario ne’ avevano ruolo centrale: la gravità indiziaria era già fondata sull’attività di osservazione della polizia giudiziaria, sul sequestro di stupefacente e denaro e sulla sequenza dei contatti, sicché le dichiarazioni operavano solo ad adiuvandum, arricchendo una piattaforma indiziaria già idonea alla prognosi di condanna.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da chi e’ sottoposto a indagini, anche senza difensore e senza gli avvisi di legge, non sono inutilizzabili nella fase cautelare: ciò che conta e’ la spontaneità, da accertare in concreto, e il fatto che siano state rese a distanza di tempo dai fatti non la esclude. Per la difesa, contestarne l’utilizzabilità richiede di aggredire specificamente la valutazione di spontaneità del giudice di merito; ma la censura perde peso quando quelle dichiarazioni non sono l’unico o il decisivo elemento indiziario, operando solo ad adiuvandum rispetto a un quadro già autonomamente grave (osservazioni di p.g., sequestri, tabulati).
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