Spese di lite: la compensazione per incertezza giurisprudenziale regge, ma i minimi tariffari forensi restano inderogabili (Cass. 24236/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24236/2026, pubblicata il 30 luglio 2026 (R.G.N. 15573/2025) – camera di consiglio del 2 luglio 2026, Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Guglielmo Cinque.

I principi di diritto

Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (come risultante da Corte cost. n. 77/2018), giustificano la compensazione delle spese processuali, rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa; il sindacato di legittimità sulla compensazione e una verifica in negativo, diretta a escludere ragioni illogiche o erronee, e la motivazione va apprezzata nel suo complesso. In tema di liquidazione dei compensi forensi, il giudice che si discosta dai valori medi senza violare i minimi e i massimi tariffari non ha obbligo di motivazione, dovuta solo per gli scostamenti oltre la “forcella”; il d.m. n. 147/2022 ha reso inderogabili i minimi tariffari, avendo soppresso l’inciso “di regola” per ridurre il margine di discrezionalità del giudice.

Il fatto

In un giudizio previdenziale definito in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma riconosceva al ricorrente la riliquidazione del trattamento di fine servizio a carico dell’INPS-Gestione INPDAP, disponendo pero la compensazione parziale (50%) delle spese dei vari gradi e liquidando i compensi in misura inferiore ai parametri. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla sola regolazione delle spese, con due motivi: il primo contro la compensazione parziale, il secondo per la violazione dei parametri tariffari (d.m. n. 140/2012, n. 55/2014, n. 147/2022). L’INPS non svolgeva difese.

La motivazione

Il primo motivo e infondato: la compensazione parziale era giustificata, oltre che dall’andamento complessivo del giudizio, dalla presenza nel tempo di orientamenti giurisprudenziali difformi, incertezza che rientra tra le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (Corte cost. n. 77/2018; Cass. n. 6901/2025); la motivazione, apprezzata nel complesso, dava atto di un precedente poi superato. Il secondo motivo e fondato solo in parte. Quanto al mancato adeguamento ai valori medi (primo grado e giudizio di rinvio), il giudice che resta entro minimi e massimi non ha obbligo di motivazione (Cass. n. 12537/2019; n. 19989/2021), essendo insita nella liquidazione la valutazione delle caratteristiche dell’attività: le censure limitate a lamentare il difetto di motivazione sullo scostamento dai medi sono perciò inaccoglibili. Quanto alla violazione dei minimi (secondo grado e cassazione), le doglianze sono fondate, essendo la liquidazione inferiore ai minimi inderogabili (il d.m. n. 147/2022 ha soppresso l’inciso “di regola”) senza alcuna motivazione sulla non riconoscibilita dei compensi per le singole fasi.

Esito: la Corte accoglie in parte il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza sulla regolazione delle spese del giudizio di secondo grado e di cassazione e, decidendo nel merito, le rideterima ai minimi tariffari a carico dell’INPS, condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa due coordinate utili sulla regolazione delle spese. Sulla compensazione: l’incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell’introduzione della causa e una “grave ed eccezionale ragione” idonea a giustificarla ex art. 92 c.p.c., e il controllo di legittimità e una verifica in negativo, sicché la motivazione, letta nel suo complesso, regge se dà conto di orientamenti difformi o di un precedente poi superato. Sui compensi forensi: entro la “forcella” tra minimi e massimi il giudice liquida senza obbligo di motivazione, che diventa doverosa solo per gli scostamenti ulteriori; ma i minimi tariffari sono inderogabili, tanto più dopo il d.m. n. 147/2022, sicché una liquidazione al di sotto dei minimi, priva di motivazione sulla non riconoscibilita dei compensi per fase, e illegittima e cassabile. Per il difensore, la strategia di impugnazione va calibrata: contestare la violazione dei minimi (censura fondata) e distinta dal lamentare il semplice mancato adeguamento ai valori medi (censura inammissibile senza contestazioni concrete).

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