Attenuanti generiche: il giudice d’appello deve motivare il diniego, non basta la motivazione implicita (Cass. pen. 25147/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 25147 del 3 luglio 2026 (ud. 1° luglio 2026; R.G.N. 12433/2026) — Presidente Gabriella Cappello, Relatore Attilio Mari.
Il principio di diritto
È censurabile in sede di legittimità la sentenza d’appello che ometta del tutto di prendere in carico uno specifico motivo di gravame relativo alla richiesta di circostanze attenuanti generiche, non potendosi ravvisare una motivazione implicita — tanto più quando gli stessi elementi (comportamento processuale, stato di tossicodipendenza) siano stati valorizzati ai fini della determinazione della pena. Il diniego delle attenuanti generiche esige una motivazione espressa anche quando non sia stata riconosciuta la lieve entità del fatto, trattandosi di istituti di rango ontologicamente differenziato.
Il fatto
Un imputato per detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) veniva condannato; la Corte d’appello di Catania rideterminava la pena in continuazione con fatti già giudicati in via definitiva, valorizzando il comportamento processuale e lo stato di tossicodipendenza. Con il ricorso per cassazione l’imputato deduceva l’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, richieste con uno specifico motivo di appello sulla base di quegli stessi fattori.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Come dato atto nella stessa sentenza impugnata, l’imputato aveva chiesto le attenuanti generiche con un autonomo motivo d’appello, sul quale la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi ad argomentare sulla complessiva dosimetria della pena. La Corte richiama l’orientamento secondo cui è censurabile la decisione che ometta di prendere in carico un motivo di gravame, non potendosi ritenere il rigetto sorretto da motivazione implicita ricavabile dalla struttura complessiva della sentenza.
Né può valere come motivazione implicita il rigetto del motivo sulla riqualificazione del fatto come di lieve entità: pur potendo gli stessi elementi di fatto essere valutati a sostegno di entrambe le richieste, i due istituti presuppongono valutazioni di rango ontologicamente differenziato, sicché resta necessaria un’espressa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche anche in assenza del riconoscimento della lieve entità. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, con accertamento definitivo della responsabilità penale (art. 624 cod. proc. pen.).
Implicazioni pratiche
La pronuncia rimarca un obbligo di completezza motivazionale: il giudice d’appello deve rispondere in modo espresso alla richiesta di attenuanti generiche, e non può considerarla implicitamente disattesa perché ha ridotto la pena o ha negato la lieve entità. Per la difesa, ciò significa che un motivo specifico sulle attenuanti generiche, se ignorato, apre la via all’annullamento con rinvio; per il giudice, che la valorizzazione di certi fattori nel calcolo della pena non esonera dal motivare la diversa valutazione operata sotto il profilo dell’art. 62-bis cod. pen.
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