Ne bis in idem cautelare e reati associativi: contano le due incolpazioni cautelari, non la modifica dell’imputazione (Cass. pen. 25248/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 25248 del 4 luglio 2026 (cam. cons. 19 maggio 2026; R.G.N. 9663/2026) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Vincenzo Pezzella.

Il principio di diritto

A fronte di un’eccezione di ne bis in idem cautelare relativa a un reato associativo, il giudice deve confrontare le due incolpazioni cautelari — non il mero dato letterale della rubrica — per stabilire l’estensione spaziale e cronologica delle due associazioni, acquisendo se necessario gli atti dell’altro procedimento. Ciò che rileva è l’imputazione cautelare che ha portato alla prima misura, non la successiva modifica dell’imputazione operata dal PM in udienza preliminare, stante l’autonomia del procedimento de libertate fino alla sentenza di primo grado (art. 300 cod. proc. pen.).

Il fatto

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello della Procura, applicava la custodia cautelare in carcere a un indagato quale promotore e organizzatore di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), oltre a numerosi reati fine. La difesa eccepiva il ne bis in idem cautelare: per il medesimo reato associativo — sodalizio facente capo allo stesso soggetto e operante negli stessi luoghi — era già stata emessa, in altro procedimento, una misura cautelare divenuta definitiva sul piano del giudicato cautelare. Il Tribunale respingeva l’eccezione valorizzando la sopravvenuta modifica temporale dell’imputazione. L’indagato ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Il Tribunale è incorso in un errore metodologico: di fronte all’eccezione di ne bis in idem cautelare, doveva confrontare le due incolpazioni cautelari per definirne l’ambito spaziale e temporale, acquisendo — se non ne aveva la disponibilità — gli atti dell’altro procedimento. Ciò che conta è l’imputazione cautelare posta a fondamento della prima misura, non la modifica dell’imputazione compiuta dal PM in udienza preliminare, per l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale sino alla sentenza di primo grado (art. 300 cod. proc. pen.).

Il giudice del rinvio dovrà muovere dal criterio dell’identità storico-naturalistica del fatto (Cass. Sez. U. Donati; Corte cost. n. 200/2016) e, per i reati associativi, verificare in concreto i segmenti di partecipazione contestati nei due procedimenti: identità della compagine, ruoli apicali, territorio, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale successione tra sodalizi o permanenza di un’unica organizzazione che muta nel tempo. Non sono decisivi, da soli, i mutamenti di ruoli, il diverso numero di partecipi o una difformità temporale solo parziale. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione Riesame.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa il metodo di verifica del ne bis in idem cautelare nei reati associativi a contestazione “aperta”: occorre un confronto concreto tra le condotte partecipative effettivamente contestate nei due titoli cautelari, non un raffronto formale delle rubriche. Rileva soprattutto l’autonomia del procedimento de libertate: la successiva rimodulazione temporale dell’imputazione nel processo principale non può retroagire per rendere “diverso” ciò che, sul piano cautelare, era già coperto dal primo titolo, pena il rischio di reiterazione indefinita delle richieste su un reato permanente. Il ne bis in idem è violato solo dove vi sia effettiva sovrapposizione dei segmenti di condotta.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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