Confisca disposta all’estero e terzo intestatario del bene: senza citazione la tutela e’ nell’incidente di esecuzione, non nel ricorso per cassazione

Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 26235/2026, depositata il 13 luglio 2026 (camera di consiglio del 30 giugno 2026), R.G.N. 4353/2026 – Presidente Ercole Aprile, Relatore Riccardo Amoroso.

Il principio di diritto

Nel procedimento di riconoscimento di una confisca disposta all’estero il terzo intestatario del bene non e’ parte necessaria: la sua legittimazione a partecipare non gli attribuisce, in caso di mancata citazione, il potere di impugnare la decisione, che resta valida nei confronti del condannato. La tutela del terzo pretermesso e’ affidata all’incidente di esecuzione, dove può chiedere la restituzione del bene provando la propria buona fede sull’intestazione.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma aveva riconosciuto, ai sensi del d.lgs. 137/2015, la confisca disposta da una Crown Court del Regno Unito nei confronti di un cittadino italiano condannato per importazione, detenzione e distribuzione non autorizzata di medicinali, estendendola a due immobili e alle somme giacenti su conti correnti. Un terzo, intestatario di uno degli immobili (già alienato prima della decisione), proponeva ricorso per cassazione lamentando l’omessa citazione al procedimento di riconoscimento e l’incompetenza territoriale della Corte d’appello.

La motivazione

La Corte richiama la disciplina applicabile ratione temporis: il d.lgs. 137/2015 nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 203/2023, poiché la richiesta era stata trasmessa dal Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, nel quadro dell’accordo di recesso (Brexit). Pur riconoscendo che il terzo, risultante titolare di diritti reali sul bene, avrebbe dovuto essere citato, la Corte afferma che egli non e’ parte necessaria: la sua mancata partecipazione, anche se frutto di violazione di legge, non travolge la confisca ne’ la sua irrevocabilita’. Il rimedio e’ l’incidente di esecuzione davanti alla Corte d’appello (artt. 666 e 676 cod. proc. pen.), dove il terzo può ottenere la restituzione provando la buona fede. Il principio e’ mutuato dalla confisca allargata (art. 240-bis cod. pen.) e dal procedimento di prevenzione. La Corte segnala inoltre che, essendo pervenuta la rinuncia dell’autorità estera all’esecuzione sull’immobile, spetta alla Corte d’appello quale giudice dell’esecuzione applicare l’art. 27 del Regolamento UE 2018/1805 – norma self-executing – per salvaguardare i diritti del terzo.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso, senza condanna alle spese in ragione della novità della questione processuale e della fondatezza della pretesa partecipativa del terzo.

Implicazioni pratiche

Chi scopre tardivamente la confisca di un bene a lui intestato, in un procedimento cui non ha partecipato, non deve rivolgersi alla Corte di cassazione ma attivare l’incidente di esecuzione davanti alla Corte d’appello, documentando la buona fede dell’acquisto. Nei rapporti con il Regno Unito successivi alla Brexit resta decisiva la data della richiesta di riconoscimento per individuare la disciplina applicabile.

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