Lesioni da cane lasciato incustodito: contro le sentenze del giudice di pace non e’ deducibile il vizio di motivazione, ma solo la violazione di legge (Cass. pen. 26970/2026)
Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 26970/2026 (deposito 2026) – Lesioni colpose da aggressione di cane lasciato incustodito e limiti del ricorso avverso le sentenze per reati di competenza del giudice di pace.
Il principio di diritto
Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso e’ ammesso solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1; e’ pertanto inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, contesti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
Il fatto
Il Giudice di pace, con pronuncia confermata dal Tribunale, condannava alla pena della multa la proprietaria di un cane per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. (lesioni colpose), per avere lasciato l’animale incustodito e libero di circolare nell’area condominiale, ove aveva aggredito una persona provocandole lesioni. L’imputata ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava vizio di motivazione e insufficienza della prova della responsabilità; con il secondo un’irregolarità relativa alla pubblicazione della sentenza.
La motivazione
Il ricorso e’ inammissibile. Per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione e’ ammesso, ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e non per il mero vizio di motivazione ex lett. e); ne’ può invocarsi la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, salvo che si traduca in illogicità manifesta e decisiva. Nella specie, la prima censura, pur qualificata come violazione di legge, contestava in realtà la lettura del quadro indiziario e la ricostruzione del fatto (riferibilita’ del cane, credibilità della persona offesa, rilievo di una testimonianza), sollecitando una diversa valutazione delle prove, non consentita, senza denunciare un vizio tanto radicale da tradursi in motivazione apparente o inesistente. Il secondo motivo e’ inammissibile per genericità, non essendo indicata la concreta lesione ai diritti di difesa derivante dalla dedotta irregolarità.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, a una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace il perimetro del ricorso per cassazione e’ ristretto: non e’ deducibile il puro vizio di motivazione, ma solo l’esercizio della giurisdizione, la violazione di legge processuale e l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lett. a, b, c dell’art. 606, comma 1). Chi impugna deve perciò individuare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale tanto radicale da rendere la motivazione apparente o inesistente, non una diversa lettura delle prove. Sul merito, resta fermo che il proprietario di un animale risponde delle lesioni colpose cagionate a terzi quando ometta le cautele necessarie a evitarne la libera e incustodita circolazione.
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