Continuazione in fase esecutiva: la serialità di reati analoghi non prova il medesimo disegno criminoso
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 26090/2026 (n. sez. 1993/2026), R.G.N. 5621/2026, decisa il 7 maggio 2026 — Presidente Alessandro Centonze, Relatore Anna Maria Gavoni.
Il principio di diritto
Il riconoscimento della continuazione necessità, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Il fatto
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati oggetto di più sentenze irrevocabili (rapine aggravate, lesioni, porto d’armi), commessi in un arco temporale ravvicinato. Il giudice aveva escluso che l’identità del disegno criminoso potesse presumersi dalla sola analogia dei reati o dall’unicità del fine, mancando elementi specifici idonei a dimostrare l’originaria ideazione unitaria. L’interessato ricorreva deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., valorizzando la ripetizione della medesima condotta in breve tempo e con analoghe modalità.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono soltanto alcuni degli indici rivelatori e non consentono, di per sé soli, di ritenere che i reati siano frutto di un programma unitario delineato ab origine. L’apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici: nel caso, la Corte d’appello aveva dato conto della diversità di oggetto e persone offese, leggendo la reiterazione come indice di un’inclinazione a delinquere — sanzionata da istituti quali recidiva, abitualità e professionalità nel reato, di segno opposto al favor rei sotteso alla continuazione. Alle deduzioni difensive, generiche e meramente alternative, non era consentito l’accesso in sede di legittimità.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
In sede esecutiva la continuazione va provata in modo rigoroso: occorre dimostrare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. La mera serialità di reati analoghi, ravvicinati nel tempo e nelle modalità, non basta e può anzi rivelare una semplice inclinazione a delinquere. La motivazione del giudice di merito, se congrua, non è rivedibile in Cassazione: il ricorso che si limita a proporre una diversa lettura degli stessi elementi è inammissibile e, ove manifestamente infondato, espone alla condanna verso la Cassa delle ammende.
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