Sanzione disciplinare lieve: insindacabile il giudizio sulla liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. 7 n. 2636 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può legittimamente valutare, quale indice della mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, una condotta disciplinarmente rilevante e sanzionata in ambito penitenziario, anche quando la sanzione irrogata sia di modesta entità. La relativa valutazione di merito, se sostenuta da motivazione congrua e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità, ove le censure del ricorrente si limitino a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale fattuale o a prospettare un mancato confronto con le giustificazioni difensive, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 22/02/2024, rigettava il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento del 06/11/2023 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata per il semestre dal 14/08/2022 al 13/02/2023. A sostegno della decisione reiettiva, veniva posta l’esistenza, nel periodo di riferimento, di una condotta disciplinarmente rilevante, sanzionata con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive: il condannato, una volta ammesso al lavoro esterno ex art. 21 legge n. 354/1975, aveva ricevuto denaro per altri detenuti.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare il mancato confronto, da parte dei giudici di merito, con le giustificazioni addotte a propria discolpa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come le censure dedotte nel ricorso fossero inammissibili, in quanto interamente versate in fatto. Le doglianze, infatti, si limitavano a dedurre il mancato esame delle ragioni giustificative del condannato, senza confrontarsi con l’effettiva motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza.

Il provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, appariva scevro da vizi logici e giuridici, imperniandosi sulla ritenuta gravità del rilievo disciplinare. I giudici di sorveglianza avevano correttamente valutato la condotta quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, posta a fondamento del beneficio penitenziario ex art. 54 legge n. 354/1975.

Il Tribunale, in particolare, aveva precisato che non erano state chiarite le ragioni della ricezione del denaro, aggiungendo che tale condotta poteva essere spiegata quale tentativo di acquisire una posizione di potere e supremazia in ambito carcerario. Il ricorrente, al contrario, non aveva offerto elementi per scalfire tale ricostruzione.

Il Collegio ha inoltre considerato che le censure difensive erano meramente riproduttive di profili di doglianza già vagliati e disattesi con motivazione congrua, logica e non contraddittoria. Le Sezioni di legittimità, pertanto, hanno dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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