Condono edilizio solo per nuove costruzioni residenziali (TAR Lazio n. 14704 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, si applica esclusivamente alle nuove costruzioni aventi destinazione residenziale, non essendone ammessa l’interpretazione analogica in quanto norma eccezionale. Le opere con destinazione non residenziale sono condonabili solo se realizzate in ampliamento, entro i limiti di cubatura prescritti. L’accertamento penale circa la natura dell’abuso non vincola l’Amministrazione, valendo il principio dell’autonomia degli accertamenti in materia edilizia. Il silenzio-assenso non può formarsi su un’istanza di condono non conforme in astratto al modello legale individuato dalle norme che disciplinano il condono.

Il Fatto

Il contribuente, proprietario di una tettoia al piano terra acquistata nel 2004, impugnava il diniego dell’istanza di condono presentata dai precedenti proprietari ai sensi del d.l. n. 269/2003. L’Amministrazione comunale aveva qualificato l’opera come nuova costruzione a destinazione non residenziale, ritenendola esclusa dal perimetro applicativo del condono edilizio, che riguarda solo le nuove costruzioni residenziali.

Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la natura pertinenziale dell’intervento e il contrasto con il giudicato penale che aveva qualificato l’opera come avente destinazione residenziale, nonché l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto congiuntamente il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell’opera come nuova costruzione non residenziale. La descrizione in domanda quale “copertura stamponata per riparo materiale edile”, il precedente giudizio del Tribunale che ne aveva escluso la natura residenziale e la dichiarazione della precedente proprietà circa l’uso commerciale dell’immobile deponevano tutti in tal senso.

La riconducibilità alla tipologia delle nuove costruzioni è stata giustificata dall’assenza di legame pertinenziale con la res principalis, dalle dimensioni rilevanti del manufatto (superficie di 180 mq) e dalla presenza di strutture stabili e permanenti infisse al suolo. Sul punto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che esclude la natura pertinenziale in presenza di opere con autonomia strutturale e funzionale.

Quanto alla destinazione d’uso non residenziale, la Sezione ha ribadito che il condono edilizio ex art. 32 citato opera solo per le nuove costruzioni abitative, essendo le opere non residenziali condonabili unicamente nelle ipotesi di ampliamento entro i limiti di cubatura previsti. Ha quindi escluso l’ammissibilità di un’interpretazione analogica di una norma eccezionale.

Con riferimento al giudicato penale, il TAR ha affermato il principio dell’autonomia degli accertamenti tra sede penale e amministrativa in materia di abusi edilizi, precisando che il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l’Amministrazione nell’attività di vigilanza edilizia.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto: pur aderendo all’orientamento formale in materia di silenzio-assenso, il Collegio ha chiarito che la formazione del silenzio significativo richiede sempre la conformità in astratto dell’istanza al modello legale. Nel caso di specie, l’opera, per la sua natura non residenziale, era radicalmente esclusa dal campo di applicazione del condono edilizio, con conseguente preclusione alla formazione del silenzio-assenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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