Esecuzione del giudicato sulla Carta del docente ordinata dal giudice dell’ottemperanza (TAR Lazio n. 5138 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla percezione della Carta elettronica per gli anni scolastici pregressi, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza. Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile laddove, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’amministrazione non abbia provveduto all’integrale esecuzione delle statuizioni. L’ottemperanza è, invece, inammissibile nella parte in cui la parte ricorrente agisca per l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore, poiché la distrazione attribuisce al procuratore un diritto autonomo, con conseguente sua legittimazione esclusiva ad agire per il recupero del credito. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice nomina il commissario ad acta, individuato nel direttore generale dell’amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Una docente agiva dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre alle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza passava in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo l’amministrazione ottemperato, la ricorrente notificava il titolo esecutivo e, decorso il termine di legge, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione sia della statuizione relativa alla Carta del docente sia di quella concernente le spese processuali distratte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato prioritariamente la questione relativa all’ammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiedeva l’esecuzione della condanna alle spese in favore dei procuratori antistatari. Richiamando la giurisprudenza costante, il Collegio ha rilevato come la distrazione delle spese attribuisca al difensore un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che la legittimazione ad agire per l’esecuzione di tale credito spetti esclusivamente al difensore distrattario e non già alla parte vittoriosa, restando inammissibile l’ottemperanza proposta da quest’ultima. La ricorrente ha quindi rinunciato alla relativa domanda, limitando l’oggetto del giudizio alla sola posizione della docente.
Nel merito, il Collegio ha accertato che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’amministrazione, risultando decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Constatata la persistente inottemperanza, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo a mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica per l’importo complessivo di € 2.500,00, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
A garanzia dell’effettività della tutela, in caso di infruttuoso decorso del termine, il giudice ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere all’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della parte ricorrente. Non sussistendo i presupposti, il Collegio ha invece negato la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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