Impugnazione del contratto-tipo per gli incentivi e carenza di interesse attuale (TAR Lombardia n. 4285 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione approva lo schema di contratto-tipo per l’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili è inammissibile per carenza di interesse ad agire. L’atto regolatorio è di per sé inidoneo a incidere direttamente e immediatamente nella sfera giuridica degli operatori. Il pregiudizio diviene attuale e concreto soltanto con la sua concreta declinazione mediante i successivi atti applicativi, espressione di un potere provvedimentale. Le censure riferite allo schema contrattuale, se proposte prima della sottoscrizione della convenzione, sono quindi astratte e ipotetiche. Il privato può riproporre le doglianze quando concluderà la convenzione, purché ne faccia espressa riserva al momento della stipula.

Il Fatto

Una società titolare di un progetto eolico partecipa a una procedura d’asta indetta dal Gestore dei Servizi Energetici, collocandosi in posizione utile nella graduatoria per l’accesso agli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal D.M. 4 luglio 2019. Poiché tali incentivi sono erogati mediante contratti di diritto privato fondati su un contratto-tipo definito dall’ARERA, l’Autorità approva con la deliberazione n. 155/2020/R/eel un nuovo schema contrattuale, introducendo clausole ritenute peggiorative.

La società impugna la deliberazione, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi, a seguito di opposizione dell’ARERA, con ricorso giurisdizionale davanti al TAR, affidato a cinque motivi: carenza di potere dell’Autorità, omissione della consultazione pubblica, illegittimità di singole clausole contrattuali, genericità dell’art. 10 e illegittimità dell’art. 14 del contratto-tipo. Il GSE eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione d’inammissibilità formulata dal Gestore. L’atto introduttivo non è sorretto dall’interesse al ricorso, che difetta del predicato della concretezza. L’atto gravato costituisce espressione di un potere regolatorio, di per sé inidoneo a incidere direttamente e immediatamente nella sfera giuridica degli operatori.

Il pregiudizio attuale e concreto può derivare da un atto siffatto soltanto a partire dalla sua concreta declinazione mediante atti applicativi, frutto dell’esercizio di un potere provvedimentale. Le censure della ricorrente non risultano incentrate su profili dell’atto regolamentare dotati di natura immediatamente lesiva, rispetto ai quali sorgerebbe in capo al privato un onere di immediata impugnazione.

Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in un caso ritenuto sovrapponibile: Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2024, n. 8497, reso in tema di impugnativa dello schema di convenzione per la regolazione economica dell’incentivo riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto ai Certificati Verdi. In quella sede si è affermato che le censure riferite alla convenzione tipo, proposte anteriormente alla sottoscrizione, vanno dichiarate inammissibili per difetto di interesse, perché poste sotto un profilo astratto e ipotetico, dovendo le doglianze essere proposte in presenza di un potere concretamente esercitato.

Nello stesso senso il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9744, Cons. Stato, sez. II, 16 novembre 2022, n. 10093 e la già citata n. 8497 del 2024. La società potrà riproporre le doglianze se e quando concluderà la convenzione, purché ne faccia espressa riserva al momento della stipula. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse, non sussistendo, al momento della proposizione, un’effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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