Legittimi i quesiti concorsuali se una sola risposta è corretta (TAR Lazio n. 14703 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di illegittimità di un quesito di prova concorsuale è infondata quando, pur essendo possibile individuare più opzioni di risposta apparentemente plausibili, una sola risulta effettivamente corretta alla luce della normativa di riferimento o del significato letterale del testo, mentre le altre conducono a esiti diversi o richiamano settori estranei alle competenze dell’ente. È legittima l’attribuzione di un punteggio standardizzato (+0,60 per risposta corretta e -0,15 per risposta errata) a tutti i quesiti di lingua inglese, quando il livello delle domande sia omogeneo e l’Amministrazione si sia autovincolata al principio di par condicio tra i candidati. Il ricorso per motivi aggiunti che impugni la graduatoria in via solo derivata è infondato se infondato è il ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il candidato partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di 415 unità nella area assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il contingente della regione Piemonte. All’esito della prova scritta del 25 marzo 2025, il candidato otteneva un punteggio di 20,10, inferiore alla soglia minima di 21/30 prevista dal bando, e non risultava incluso nella graduatoria di merito.
Con il ricorso introduttivo il candidato impugnava la graduatoria e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità di quattro quesiti (nn. 10, 53, 62 e 64) per asserita ambiguità o erroneità della formulazione e delle soluzioni prospettate, e contestando il meccanismo di attribuzione del punteggio uniforme per le domande di lingua inglese. Con successivi motivi aggiunti, impugnava la graduatoria regionale pubblicata il 3 luglio 2025, sostenendone l’illegittimità in via derivata.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, esaminando analiticamente ciascuno dei quattro quesiti contestati. Quanto al quesito n. 10, relativo al coinvolgimento di ADM nel settore e-commerce, il Collegio ha chiarito che la risposta corretta è solo quella che descrive l’attività di controllo dei pacchi e delle spedizioni postali internazionali, mentre l’opzione selezionata dal candidato — monitoraggio dei depositi connessi ai marketplace — non rientra tra i poteri ispettivi autonomi dell’Agenzia, che opera concentrandosi sui flussi fisici delle merci.
In relazione al quesito n. 53 di inglese (“The manager suggested we __ the report before presenting it to the client”), il Tribunale ha precisato che il significato di look over (rivedere rapidamente e con attenzione) si distingue da quello di look into (approfondire un tema), e solo il primo si attaglia al contesto della frase. Lo studio dei phrasal verbs inizia dai livelli iniziali di apprendimento della lingua, sicché la domanda è coerente con il requisito del diploma di scuola secondaria.
Quanto al quesito n. 62 sugli Uffici dei Monopoli, il Collegio ha rilevato che, alla data delle prove, l’articolazione periferica di ADM si distingueva ancora operativamente tra “Uffici delle Dogane” e “Uffici dei Monopoli”. La risposta corretta è quella che indica la vigilanza su giochi pubblici e tabacchi, mentre l’opzione prescelta dal candidato richiamava anche settori, come energia e alcoli, estranei ai monopoli statali. In ordine al quesito n. 64 sull’obbligazione doganale, il TAR ha richiamato l’art. 87, par. 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, affermando che l’unica risposta corretta è quella relativa al luogo di presentazione della dichiarazione doganale, essendo il criterio del fatto materiale applicabile solo alle obbligazioni irregolari di cui agli artt. 79 e 82 del Codice Doganale dell’Unione.
Il Tribunale ha poi giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che l’attribuzione di punteggio uniforme per tutti i quesiti di inglese è legittima in quanto il livello delle domande è omogeneo e l’Amministrazione, autovincolatasi al criterio della par condicio, non avrebbe potuto differenziare la valutazione. Essendo infondato il ricorso introduttivo, lo è anche il ricorso per motivi aggiunti, che ne ripeteva le sorti in via derivata. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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