Esclusione non automatica e verifica di anomalia: sindacato limitato al travisamento (TAR Marche n. 51 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di esclusione non automatiche di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono alla stazione appaltante una valutazione discrezionale sull’affidabilità dell’operatore economico, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o incongruenza della motivazione. Il grave illecito professionale è desumibile esclusivamente attraverso i mezzi di prova tassativamente indicati dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, e le omissioni dichiarative rilevano solo quali elementi di supporto alla gravità di altro illecito tipizzato. L’ammissione di un concorrente non esige motivazione specifica; l’esclusione, invece, richiede un corredo argomentativo puntuale. Il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito, salvo macroscopica erroneità. L’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione dei costi della manodopera nei soli contratti di lavori e servizi, non di fornitura.
Il Fatto
L’AST di Ancona, quale soggetto aggregatore avvalso della Stazione Unica Appaltante Marche, ha indetto una procedura aperta per accordi quadro di fornitura in service di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, suddivisa in dieci lotti. Il contenzioso riguarda il lotto n. 7, per un importo di poco superiore a quindici milioni di euro, aggiudicato a un RTI collocatosi al primo posto in graduatoria.
La ricorrente, gestore uscente e terza classificata, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso integrato da due atti di motivi aggiunti, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asseriti illeciti professionali e omissioni dichiarative, la congruità dell’offerta quanto ai costi della manodopera, il punteggio tecnico attribuito alla seconda classificata, nonché chiedendo in subordine l’annullamento della procedura e il risarcimento del danno. Si sono costituiti la stazione appaltante e i controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato di poter prescindere dalle eccezioni di rito, stante l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti nel merito, ritenendo altresì ultronea l’istanza istruttoria sull’equivalenza dei contratti collettivi. Sulla prima censura, relativa all’ammissione dell’aggiudicataria, il Tribunale ha ricostruito la distinzione tra cause di esclusione automatica, disciplinate dall’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, e cause non automatiche di cui all’art. 95, tra cui il grave illecito professionale regolato dall’art. 98.
La sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, dinanzi al grave illecito professionale, la stazione appaltante deve verificare che il fatto sia grave e tale da rendere dubbia l’integrità dell’offerente; le omissioni dichiarative, ai sensi dell’art. 98, comma 5, e dell’art. 96, comma 14, assumono rilievo solo come elementi a supporto della gravità di altro illecito tipizzato. Il sindacato giurisdizionale resta confinato alla verifica della non manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso concreto, i verbali di gara hanno dato conto in modo puntuale delle singole vicende dichiarate dall’aggiudicataria, ritenute non indicative di scarsa affidabilità; il giudizio è risultato compiutamente motivato e non arbitrario. Il Collegio ha inoltre richiamato una propria precedente pronuncia, condivisa, secondo cui le risoluzioni contrattuali risalenti ad oltre un triennio non integrano obblighi dichiarativi né indici di illecito professionale, e le vicende di rilievo penale riferibili a ex amministratori ed ex dipendenti cessati non erano soggette a dichiarazione.
Quanto alla verifica di anomalia, il Tribunale ha ribadito che il giudizio ha natura globale e sintetica e non consente autonome verifiche del giudice. L’omessa indicazione dei costi della manodopera nella legge di gara non è illegittima, trattandosi di contratto di fornitura, estraneo all’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 che riguarda i soli lavori e servizi; il riferimento della lex specialis ai costi non ribassabili è stato qualificato come refuso dalla stazione appaltante nei chiarimenti. L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 consente l’applicazione di un contratto collettivo diverso, purché se ne dimostri l’equivalenza delle tutele, verificata dall’amministrazione con analisi comparativa.
Le censure sul punteggio tecnico sono state respinte perché la Commissione ha applicato criteri e indicatori del capitolato in modo omogeneo per tutti i concorrenti, con giudizi sintetici motivati e punteggi coerenti; gli scarti effettivi sono risultati marginali e insufficienti a invertire la graduatoria. Ricorso e motivi aggiunti sono stati integralmente respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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