Riparazione per ingiusta detenzione e limiti dell’autonomia dal giudizio di cognizione (Cass. pen. Sez. 4 n. 3329 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, ma tale autonomia riguarda esclusivamente la valutazione dei fatti, non il loro accertamento, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. La sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non può pertanto essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate. La condotta di chi si rende irreperibile o si allontana può escludere la riparazione solo se caratterizzata dall’intento di indurre in errore l’autorità giudiziaria, non anche se determinata dalla volontà di sottrarsi a una ingiusta incriminazione.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza della Corte di assise di appello per non aver commesso il fatto, aveva chiesto la riparazione per la detenzione sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 2 novembre 2016 all’8 marzo 2019. La Corte di appello, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ravvisando la colpa grave ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La condotta colposa era stata individuata, da un lato, nel fatto che il richiedente si era reso irreperibile per ore dopo l’azione di fuoco per cui vi era stato processo, vanificando la ricerca di eventuali polveri da sparo; dall’altro, nel suo coinvolgimento nel delitto, ritenuto provato dalle concordi dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver valorizzato, al fine di ritenere la condotta colposa del richiedente, fatti che il giudice dell’assoluzione aveva invece escluso. La Corte distrettuale aveva qualificato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come “concordi e circostanziate, oltre che pienamente riscontrate” in ordine all’azione omicida, ponendosi in aperto contrasto con la sentenza assolutoria che le aveva ritenute “estremamente generiche e lacunose” e non riscontrate.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 43 del 1995, secondo cui il giudice dell’equa riparazione deve valutare solo quei comportamenti “accertati o non negati” nella loro riferibilità alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, che abbiano avuto un ruolo almeno sinergico nell’indurre in errore l’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, non si trattava di dichiarazioni semplicemente non riscontrate, ma della indebita valorizzazione di fatti esclusi dal giudice dell’imputazione.
Quanto alla irreperibilità nelle ore successive al fatto, la Corte ha osservato che le dichiarazioni di terze persone vicine al ricorrente, contrastanti sul luogo in cui si era portato, non descrivevano alcuna condotta colposa a lui riferibile. Il comportamento di chi si rende irreperibile può escludere la riparazione solo se finalizzato a indurre in errore l’autorità, non quando è diretto a sottrarsi a una possibile ingiusta incriminazione. I giudici della riparazione avevano inoltre omesso di spiegare in che modo l’irreperibilità avesse assunto valenza sinergica rispetto alla detenzione subita.
L’ordinanza è stata conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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