Colpa grave ostativa all’indennizzo autonoma dal giudizio penale (Cass. pen. Sez. IV n. 3330 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, nel valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, accertando non se la condotta integri gli estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Il giudizio di riparazione e il giudizio di cognizione si muovono su piani distinti: può quindi darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel processo penale conclusosi con assoluzione, senza che rilevi che l’esito assolutorio sia stato fondato sugli stessi elementi posti a base della misura cautelare, trattandosi di evenienza fisiologica correlata alle diverse regole di giudizio. La colpa grave ostativa consiste in una macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che realizzi una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria attraverso l’adozione o la mancata revoca di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. presentata da una donna che aveva subito la custodia cautelare in carcere e poi gli arresti domiciliari, in un procedimento in cui le erano stati contestati i reati di cui all’art. 416 cod. pen. e all’art. 12-quinquies della legge n. 356/1992.
Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura per il reato di cui al capo B) ma l’aveva confermata per il reato associativo. Con sentenza definitiva, l’imputata era stata assolta per non aver commesso il fatto. La Corte della riparazione aveva però ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta della donna, consistita nell’aver coadiuvato il cugino, condannato quale capo dell’associazione, nella gestione delle attività economiche coinvolte nell’illecita attività contestata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, trattando unitariamente i tre motivi in quanto tutti attinenti alla valutazione della sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione.
Quanto al primo motivo, concernente il preteso travisamento dei limiti del giudizio di riparazione rispetto al giudicato assolutorio, la Corte ha ricordato il principio per cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto al processo di merito, citando le Sezioni Unite n. 32383 del 2010 e la Sez. IV n. 9212 del 2013. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito, senza offrirne una diversa lettura rispetto a quella del giudice penale, ma limitandosi a considerarli nella prospettiva propria del giudizio riparatorio.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio di responsabilità e il giudizio di riparazione si muovono su piani autonomi e distinti. In sede di verifica della condizione ostativa non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario. Può quindi attribuirsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, anche se conclusosi con l’assoluzione basata sugli stessi elementi posti a fondamento della misura cautelare, trattandosi di evenienza fisiologica correlata alle diverse regole di giudizio, valendo solo nel merito il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, come affermato dalla Sez. IV n. 2145 del 2021.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla valutazione del carattere gravemente colposo della condotta. Richiamando le Sezioni Unite n. 43 del 1995, ha precisato che la colpa ostativa va intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che realizzi una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva individuato la colpa grave con percorso argomentativo non manifestamente illogico, ancorando l’affermazione della consapevolezza della situazione di illiceità a precisi elementi, in particolare al tenore delle conversazioni in cui la ricorrente aveva discusso con il cugino di occultamento di libri contabili e di strategie per evitare il coinvolgimento nelle indagini per bancarotta.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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