Copia forense travasata da altro procedimento: senza garanzie di proporzionalità i dati sono inutilizzabili (Cass. pen. n. 26346/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 26346/2026, depositata il 14 luglio 2026, R.G.N. 14276/2026, Presidente Anna Maria De Santis, Relatore Giuseppe Nicastro. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Poiché l’analisi della copia forense da parte del pubblico ministero era funzionale all’estrazione di dati diversi, ciòè dei dati pertinenti ai reati oggetto dell’odierna provvisoria incolpazione, ne discende che le esigenze della pertinenzialità e della proporzionalità imponevano allo stesso pubblico ministero di assicurare nuovamente le garanzie previste per l’analisi dei dati contenuti nei dispositivi informatici.
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento per indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.), il G.i.p. del Tribunale di Pescara disponeva il sequestro preventivo nei confronti di più indagati e di una società. Il Tribunale del riesame rigettava le richieste. Con i ricorsi per cassazione, i ricorrenti contestavano l’utilizzabilità di una copia forense di dati informatici – hard disk e telefoni – originariamente formata in un diverso procedimento della Procura di Pescara e da questa trasmessa alla Procura di Chieti, la quale ne aveva disposto l’analisi conferendo incarico a un consulente senza indicare le informazioni oggetto di ricerca né i criteri di selezione del materiale.
La motivazione
La Corte distingue due profili. L’acquisizione della copia forense da parte di altra Procura, ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen., è legittima: la mancata restituzione al titolare nel procedimento originario non ne inficia l’acquisizione quale atto relativo ad altro procedimento, e la trasmissione può avvenire anche d’ufficio. È invece fondata la censura sull’analisi dei dati. Poiché tale analisi era funzionale all’estrazione di dati diversi – pertinenti ai nuovi reati – occorreva assicurare nuovamente le garanzie di pertinenzialità e proporzionalità: nel conferire l’incarico, il pubblico ministero doveva indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale e l’eventuale perimetrazione temporale, così da evitare acquisizioni meramente esplorative o indiscriminate. Il verbale di conferimento dell’incarico non conteneva alcuna di tali indicazioni. Ne deriva l’inutilizzabilità dei dati informatici estratti, acquisiti in violazione di un divieto probatorio espressivo di principi costituzionali e sovranazionali a tutela della segretezza della corrispondenza, del rispetto della vita privata e familiare e della protezione dei dati personali (Corte cost. n. 170 del 2023).
Esito: annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per la prova di resistenza sul fumus una volta espunti gli elementi inutilizzabili.
Implicazioni pratiche
Quando una copia forense formata in un procedimento viene acquisita da un’altra Procura, la legittimità dell’acquisizione non basta: la successiva analisi dei dati, per estrarre elementi pertinenti a reati diversi, richiede il rinnovo delle garanzie di proporzionalità. Il decreto di conferimento dell’incarico al consulente deve indicare cosa si cerca, con quali criteri e in quale arco temporale; in mancanza, i dati estratti sono inutilizzabili. Per la difesa è un motivo di riesame concreto contro i sequestri fondati su masse indistinte di dati informatici travasati da altri fascicoli. La Corte segnala inoltre che, nella malversazione, la restituzione totale o parziale delle somme mutuate rileva sulla determinazione del profitto da sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca, incidendo sul quantum del vincolo.
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