Ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 6419 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza opporre ragioni ed elementi differenti da quelli già valutati e senza una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., senza necessità di una specifica e dettagliata motivazione quando la pena sia inferiore alla media edittale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui una donna era stata condannata per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., come correttamente individuato alla luce del contesto fattuale. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo motivo contestava la correttezza della motivazione in ordine alla responsabilità e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deducendo una carente consapevolezza dell’illiceità per incompetenza linguistica. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo infine censurava l’eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. Le censure si presentavano come una pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza che il ricorso si confrontasse con gli argomenti posti a base della decisione impugnata. La mancanza di una critica argomentata rendeva i rilievi non specifici ma soltanto apparenti, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare le censure e di esercitare il proprio sindacato.

Con particolare riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso il fondamento positivo della stessa. La richiesta era stata impropriamente fondata, sin dall’appello, sulla carente consapevolezza dell’illiceità per l’incompetenza linguistica della ricorrente, circostanza che non poteva integrare i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità.

Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La motivazione della corte territoriale, evidenziando la presenza di indici contrari al riconoscimento delle attenuanti generiche e la carenza di elementi favorevoli di pregnanza, è stata ritenuta esente da evidenti illogicità. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, restando disattesi tutti gli altri da tale valutazione.

Anche il terzo motivo, concernente l’eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nel caso di specie l’onere argomentativo era stato assolto mediante un congruo riferimento agli elementi decisivi, e non era necessaria una motivazione dettagliata essendo stata irrogata una pena inferiore alla media edittale, da calcolarsi dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e sommando il risultato al minimo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nel testo si rinviene un refuso laddove si indica il reato di cui all’art. 483 cod. proc. pen., dovendosi correttamente intendere l’art. 483 cod. pen., in coerenza con la natura della fattispecie contestata e con i motivi di ricorso. Ciò non ha inciso sulla decisione, fondata su profili di inammissibilità delle censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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