Chat WhatsApp prodotte dalla persona offesa: nessun sequestro necessario (Cass. pen. Sez. III n. 29594 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati sessuali e di maltrattamenti in famiglia, la produzione degli screenshot di messaggi WhatsApp da parte del conversante che li ha ricevuti e custoditi non integra alcuna violazione della segretezza della corrispondenza e non richiede il provvedimento giudiziale di sequestro di cui all’art. 254 cod. proc. pen., poiché la tutela dell’art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne e non la disponibilità dei partecipanti alla conversazione. La Corte costituzionale n. 170 del 2023, che pure riconosce natura di corrispondenza ai messaggi custoditi nella memoria di un dispositivo, non impone l’acquisizione del supporto informatico originale quando sia la parte stessa a consegnare la documentazione. Nel concetto di costrizione ex art. 609-bis cod. pen. rientra anche l’intimidazione psicologica idonea a coartare la volontà della vittima, senza necessità di violenza contestuale all’atto sessuale né di espresso dissenso. È inammissibile, infine, il motivo che riproponga pedissequamente doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/12/2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano del 03/10/2024, aveva rideterminato in anni quattro e mesi cinque di reclusione la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 572, 582-585 e 609-bis cod. pen., commessi in danno della moglie, riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nel giudizio di attendibilità della persona offesa, l’inutilizzabilità patologica dei messaggi WhatsApp prodotti con la querela senza acquisizione del supporto originale, l’insussistenza della costrizione nella violenza sessuale e l’omessa declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una duplice premessa processuale. Anzitutto, la vicenda presenta una doppia conforme: il giudice di appello ha riesaminato il medesimo materiale probatorio e, replicando alle censure, è pervenuto alla stessa conclusione. Ne deriva che le due motivazioni formano un unico complesso argomentativo e il ricorrente era tenuto a confrontarvisi puntualmente, a pena di inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ribadisce che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’erronea valutazione delle prove, superando così i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mediante il richiamo alla lettera c) della medesima norma, che presuppone l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Nel merito, i motivi sulla motivazione e sulla sussistenza dei reati costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze già formulate in appello e motivatamente respinte: come evidenziato dal Procuratore generale, la Corte territoriale ha valutato analiticamente l’attendibilità del narrato della vittima, i riscontri e il differente peso delle testimonianze a discarico, confermando la ricostruzione dei giudici di primo grado.
Quanto alla violenza sessuale, il Collegio ricorda che la costrizione comprende anche l’intimidazione psicologica idonea a coartare la volontà della vittima, senza che la violenza debba protrarsi per tutto il rapporto, essendo sufficiente che l’atto non voluto sia consumato approfittando dello stato di prostrazione o di diminuita resistenza.
Il motivo sui messaggi WhatsApp è dichiarato inammissibile. La Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha riconosciuto natura di corrispondenza ai messaggi custoditi nella memoria di un dispositivo, ma la consegna agli inquirenti da parte di chi ha partecipato alla conversazione esclude ogni ingerenza di terzi. La produzione documentale del conversante non richiede, pertanto, il decreto di sequestro, né l’acquisizione del supporto informatico originale ove la credibilità della persona offesa sia stata positivamente risolta.
Manifestamente infondati risultano infine i motivi sulle attenuanti generiche, già concesse nella misura massima di un terzo, e sulla prescrizione, esclusa per il raddoppio del termine previsto dall’art. 157, sesto comma, cod. pen. per i maltrattamenti e per la sospensione del corso della prescrizione durante i gradi di merito. L’inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 254 c.p.p. – Sequestro di corrispondenza
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso