Riqualificazione dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità nell’art. 677 c.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 7651 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 cod. pen. e quella di cui all’art. 677, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. sono legate da un rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689/1981. L’omessa esecuzione dell’ordine legalmente dato dall’autorità, avente ad oggetto la messa in sicurezza di un edificio pericolante, deve pertanto essere ricondotta alla norma speciale di cui all’art. 677 cod. pen. La differenza tra il terzo comma e i primi due commi della disposizione risiede nella natura del pericolo: generico nei primi due, concreto per le persone nel terzo. Ove dall’ordinanza sindacale emerga la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, la condotta omissiva integra la fattispecie di cui all’art. 677, terzo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno condannava il ricorrente al pagamento di un’ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per aver omesso di ottemperare a un’ordinanza sindacale che gli ordinava di procedere alla messa in sicurezza, alla rimozione, allo smaltimento e al recupero del materiale interno a un manufatto pericolante di sua proprietà.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione dell’avvenuto pignoramento dell’immobile e la conseguente nomina di un custode, nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 677, primo comma, cod. pen., norma speciale rispetto all’art. 650 cod. pen. Il Procuratore generale concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento al terzo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima esaminato congiuntamente i primi due motivi, rigettandoli. Ha osservato che il pignoramento immobiliare prodotto dal ricorrente aveva ad oggetto beni diversi da quelli menzionati nell’ordinanza sindacale, risultando le particelle catastali differenti sia nel foglio che nel numero. Ha inoltre escluso la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla proprietà del manufatto, rilevando che, anche a voler ammettere la costituzione dell’usufrutto, le riparazioni straordinarie necessarie per assicurare la stabilità dei muri maestri gravano sul proprietario ai sensi dell’art. 1005 cod. civ., applicabile anche in caso di rovina parziale dell’edificio ex art. 1007 cod. civ.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente, affermando che tra la fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen. e quella di cui all’art. 677 cod. pen. ricorre un rapporto di specialità. In applicazione dell’art. 9 della legge n. 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale, che nel caso di specie deve individuarsi nell’art. 677 cod. pen.
La Corte ha quindi distinto le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 677 cod. pen. da quella di cui al terzo comma: le prime sanzionano l’omissione dell’obbligo di esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina dell’edificio, connotate da un pericolo generico; la terza ricorre quando dalla condotta omissiva derivi un pericolo per le persone. Nel caso di specie, dall’ordinanza sindacale emergeva la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, in considerazione dello stato del fabbricato, diruto e privo di serramenti esterni.
La Corte ha inoltre respinto la tesi difensiva fondata sulla lontananza del manufatto dalla pubblica via, osservando che tale circostanza non esclude il pericolo per le persone. Ha infine ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non essendo stata richiesta nel giudizio di merito e non risultando gli elementi necessari per la relativa valutazione immediatamente rilevabili dagli atti.
In conclusione, la Corte ha riqualificato il reato contestato in quello di cui all’art. 677, terzo comma, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso, senza procedere alla rideterminazione della pena, risultando più favorevole la cornice edittale dell’art. 650 cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1005 c.c. – Riparazioni straordinarie
- Art. 1007 c.c. – Rovina parziale di edificio accessorio
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
- Art. 677 c.p. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina