Incapacità processuale nel prevenzione: rileva lo stato mentale parziale o temporaneo (Cass. pen. Sez. I n. 7650 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina codicistica relativa all’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo si applica anche al procedimento di prevenzione, data l’incidenza sulla libertà personale. Il giudice non può subordinare l’espletamento della perizia alla sussistenza del fumus di uno “stato di totale e irreversibile incapacità”, poiché ciò che rileva ai fini della sospensione del procedimento è qualunque stato mentale, anche parziale o temporaneo, che privi il soggetto delle capacità necessarie ad esercitare l’autodifesa. La discrezionalità del giudice nell’ordinare la perizia è vincolata: egli può non disporla solo se ritenga dimostrata la capacità o l’incapacità aliunde, mentre a fronte di un dubbio o del fumus di incapacità non può negare l’accertamento senza una motivazione idonea.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro rigettava l’appello avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La Corte territoriale riteneva che la documentazione prodotta dall’appellante — un provvedimento di T.S.O., prescrizioni farmacologiche e un riconoscimento di invalidità civile — non fosse sufficiente a dimostrare il fumus di una totale e irreversibile incapacità processuale, tale da giustificare una perizia. Avverso tale decreto la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione sulla richiesta di acquisizione delle cartelle cliniche e la mancata valutazione della necessità di un accertamento peritale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi della Corte costituzionale, secondo cui il procedimento di prevenzione non può essere sottratto alle garanzie normative essenziali correlate al diritto di difesa: l’esercizio dell’autodifesa deve essere consapevole e attivo, sicché non è possibile procedere quando il proposto versi in uno stato di incapacità.
La Corte ha poi censurato l’errore di impostazione della decisione impugnata: la Corte territoriale aveva subordinato l’accertamento peritale al fumus di uno “stato di totale e irreversibile incapacità”, laddove il parametro legale è diverso. Con riferimento all’art. 70 cod. proc. pen., ciò che rileva è lo stato mentale che impedisce la cosciente partecipazione al processo, comprensiva della possibilità di interloquire, comunicare con il difensore e fornire apporti alla propria difesa. Non è richiesta una condizione estrema: è sufficiente che, sia pure parzialmente e temporaneamente, il soggetto sia privato delle capacità necessarie all’autodifesa. In tal senso la Corte ha citato i propri precedenti, tra cui Sez. V n. 48832 del 2023 e Sez. I n. 1381 del 1995.
La Corte ha inoltre chiarito la natura vincolata della discrezionalità del giudice: la perizia è necessaria tutte le volte in cui l’incapacità non sia già dimostrata da altri elementi ma sussista il fumus. Il giudice può legittimamente negarla solo quando disponga di argomenti positivi per affermare la capacità o per escluderla, e comunque con motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte di appello non aveva motivato sulle ragioni per cui il proposto fosse capace di partecipare coscientemente al processo, né aveva chiarito perché la certificazione attestante una psicosi cronica delirante e un etilismo cronico non integrasse il fumus di incapacità; aveva inoltre omesso di pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione delle cartelle cliniche.
La Corte ha pertanto ritenuto i motivi di ricorso fondati, disponendo l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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