Reati tributari e confisca: quella per equivalente è sussidiaria, prima va tentata la confisca diretta (Cass. pen. 27319/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 27319/2026, data di pubblicazione 20 luglio 2026 (R.G.N. 17245/2026) – Presidente Giovanni Liberati, Relatore Giovanni Giorgianni.
Il principio di diritto
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), la confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale, potendo essere eseguita solo quando la confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato, in tutto o in parte, non sia possibile; il giudice dell’esecuzione deve pertanto accertare previamente l’esito della confisca diretta prima di estendere l’ablazione per equivalente ad altri beni, e l’ablazione definitiva non può mai superare il vantaggio economico conseguito. Il diritto di abitazione non si sottrae alla confisca penale, e i limiti all’espropriazione dell’unico immobile non di lusso adibito a residenza (art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973) non operano quando esso non sia anche l’unico immobile del debitore.
Il fatto
La Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze del condannato dirette a ottenere la revoca della confisca del diritto di abitazione e la revoca della confisca di beni ulteriori non ricompresi nel titolo, o in subordine la liberazione dei beni per il valore eccedente il profitto del reato. La confisca traeva origine da una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000): il condannato aveva ceduto a titolo gratuito, con donazioni a congiunti, beni immobili costituenti il profitto; il titolo esecutivo prevedeva la confisca diretta di tali immobili e, solo ove impossibile in tutto o in parte, la confisca per equivalente fino a euro 669.603,40. In sede esecutiva erano stati appresi beni per euro 733.798,00. Il condannato ricorreva con quattro motivi.
La motivazione
Il primo motivo, sulla non confiscabilità del diritto di abitazione, è infondato: il diritto di abitazione non si sottrae alla confisca penale (Sez. 1, n. 627 del 2025, dep. 2026). Non è espropriabile, ex art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, solo l’unico immobile di proprietà, non di lusso, adibito a residenza anagrafica, limite che non opera se il bene non sia anche l’unico immobile del debitore e che comunque non osta alla confisca penale, diretta o per equivalente (Sez. 3, n. 8995 del 2019, dep. 2020, Piscopo; Sez. 3, n. 30342 del 2021, Rossi); nel caso le unità attinte non erano l’unico immobile.
Il secondo, terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati, sono fondati. Il profitto del delitto ex art. 11, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia verso l’Amministrazione finanziaria (art. 2740 cod. civ.), essendo oggetto giuridico del reato la garanzia generica dei beni dell’obbligato e non il credito erariale (Sez. 3, n. 36290 del 2011, Cualbu). La confisca per equivalente ha carattere sussidiario ed eventuale ed è eseguibile solo quando la confisca diretta, in tutto o in parte, non sia possibile (Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert). L’ordinanza è contraddittoria, perché, dopo aver affermato la possibilità della confisca diretta dei beni costituenti profitto, ha convalidato l’esecuzione per equivalente senza accertare l’esito della prima; è inoltre errato il richiamo al criterio di quantificazione secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva (Sez. 3, n. 28725 del 2024, Birindelli), non pertinente al caso. Il meccanismo corretto è: confisca diretta dei beni indicati nel titolo, che se possibile esaurisce l’esecuzione; ove non possibile, in tutto o in parte, confisca per equivalente fino a euro 669.603,40; l’ablazione definitiva non può mai superare il vantaggio economico del reato, pena un’inammissibile duplicazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 4097 del 2016, Tomasi).
Esito: la Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, il terzo e il quarto e annulla l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Implicazioni pratiche
Nell’esecuzione di confische per reati tributari va rispettata la gerarchia tra confisca diretta e confisca per equivalente: quest’ultima è sussidiaria ed eventuale, ammessa solo dopo l’accertata impossibilità, anche parziale, di quella diretta sui beni costituenti il profitto. Il giudice dell’esecuzione deve verificare l’esito della confisca diretta prima di aggredire altri beni, e l’ablazione complessiva non può eccedere il vantaggio economico del reato: l’eccedenza va restituita. Il diritto di abitazione non è di per sé sottratto alla confisca penale; l’impignorabilità dell’unico immobile non di lusso adibito a residenza (art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973) è un limite riferito ai soli crediti erariali e non opera quando il bene non sia anche l’unico immobile del debitore.
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