Diffamazione e diritto di critica: l’attacco aspro ma veritiero e pertinente non è reato (Cass. pen. 27078/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 27078/2026, data di pubblicazione 17 luglio 2026 (R.G.N. 1075/2026) – Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Giovanni Francolini.

Il principio di diritto

In tema di diffamazione, la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. L’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, funzionale alla disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini oggettivamente offensivi che abbiano anche il significato di giudizio critico negativo, da apprezzare nel complessivo contesto dialettico, verificando se i toni, pur aspri e sferzanti, siano pertinenti al tema e proporzionati.

Il fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova, esclusa la recidiva e rideterminata la pena, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.), con le statuizioni civili. Le espressioni, in parte pubblicate su un sito internet e in parte pronunciate in una trasmissione radiofonica, censuravano la persona offesa – un ex calciatore che, pur professando il buddismo, pratica la caccia – definendola, tra l’altro, «assassino» e «grande assassino» e qualificando i suoi viaggi di caccia in Argentina come «viaggi della morte».

La difesa ricorreva per cassazione con due motivi: violazione di norme processuali previste a pena di nullità in relazione alla modifica del capo di imputazione e al principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 522 cod. proc. pen.); mancanza, anche apparente, della motivazione sulle doglianze relative all’esercizio del diritto di critica.

La motivazione

La Corte accoglie il secondo motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura. In tema di diffamazione la Corte di cassazione può sindacare il contenuto diffamatorio della frase e la sussistenza di una causa di giustificazione per annullare senza rinvio perché il fatto non sussiste o non costituisce reato (Sez. 5, n. 7694 del 2026, Ianiri): non deroga ai limiti del giudizio di legittimità, ma applica la regola di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., con l’epilogo dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., senza che il giudice diventi giudice del fatto (Sez. U, n. 12283 del 2005, De Rosa), nei limiti dell’art. 609, comma 2. L’esimente del diritto di critica non vieta termini oggettivamente offensivi che abbiano anche valore di giudizio critico, da contestualizzare nel contesto dialettico (Sez. 5, n. 17243 del 2020, Lunghini; Sez. 5, n. 12180 del 2019, Valente). Nel caso, ferma la natura diffamatoria delle espressioni, ricorrono i presupposti della scriminante: è vero il fatto posto a fondamento – la persona offesa, pur praticando da anni il buddismo, si dedica alla caccia – e l’imputato, animalista, ha manifestato un giudizio negativo con toni aspri e taglienti, ma pertinente al tema e non sproporzionato nello specifico contesto critico e funzionale all’argomentazione, senza trasmodare in un’invettiva personale gratuita; il riferimento al passato agonistico e le frasi con cui si è augurato la morte della persona offesa sono privi di autonoma portata offensiva.

Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Implicazioni pratiche

In materia di diffamazione la cassazione può decidere nel merito e annullare senza rinvio quando riconosce, sui fatti accertati, una causa di giustificazione, in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Il diritto di critica copre anche l’uso di termini oggettivamente offensivi purché veri i fatti su cui si fondano, pertinenti al tema e proporzionati al contesto dialettico: la valutazione va condotta contestualizzando le espressioni, non isolandole. La linea di confine resta l’invettiva gratuita e l’attacco personale inutilmente umiliante, che fa venire meno la scriminante. Per chi esprime critiche su temi controversi, la tutela passa dalla verità del presupposto fattuale e dalla funzionalità argomentativa del giudizio, anche quando i toni sono forti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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