Rinvio non vincola alla qualificazione giuridica di separato giudizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 9766 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato ha efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto, e non vincola il giudice nella qualificazione giuridica dello stesso fatto in un procedimento diverso per un altro imputato. Il contrasto di giudicati, emendabile con la revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., consiste nell’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, non nella divergenza sulla valutazione giuridica. Il giudice di rinvio è vincolato solo alla qualificazione giuridica del fatto già decisa dalla sentenza rescindente, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., restando altrimenti libero di decidere con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di tentata usura, riqualificato dal fatto originariamente contestato come delitto consumato, in quanto estinto per prescrizione. Per gli altri reati, il giudice d’appello ha negato le attenuanti generiche e rideterminato la pena complessiva, riducendo l’aumento per continuazione in relazione ai reati dichiarati estinti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi. Con il primo, ha sostenuto che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i propri poteri riqualificando il fatto come tentativo, in presenza di una condanna per l’ipotesi consumata, divenuta irrevocabile, pronunciata in un separato giudizio nei confronti del concorrente nel reato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha chiarito che il giudice non incontra alcun vincolo nella qualificazione giuridica del fatto in conseguenza di quella operata in un distinto procedimento per un altro autore dello stesso reato, ancorché contenuta in una sentenza definitiva. Il giudicato ha efficacia preclusiva solo verso il medesimo imputato e per il medesimo fatto, mentre il contrasto di giudicati ricorre soltanto in caso di oggettiva incompatibilità tra i fatti storici, non per una mera divergenza di valutazione giuridica.
Con specifico riferimento al giudizio di rinvio, la Corte ha precisato che il vincolo per il giudice deriva esclusivamente dalla regola dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che lo obbliga a uniformarsi alla sentenza di annullamento per ogni questione di diritto con questa decisa. Al di là di tale limite, il giudice di rinvio conserva i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, come afferma l’art. 627, comma 2, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva richiesto una motivazione supplementare sulla condotta, senza limiti alla qualificazione giuridica, con la conseguenza che nessuna violazione poteva essere rimproverata al giudice di rinvio.
I restanti motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono stati dichiarati inammissibili. Sul diniego delle attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, poiché ha dato conto della pluralità dei fatti, della stabile disponibilità di risorse finanziarie e dell’intensità del dolo. L’incensuratezza è stata correttamente valutata come insufficiente per legge a giustificare il riconoscimento delle attenuanti, ai sensi dell’art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., senza che rilevi la lamentata disparità con altri imputati, non essendo stati dedotti gli elementi necessari per apprezzarla.
Quanto alla rideterminazione degli aumenti per continuazione, la Corte ha escluso che la maggiore gravità di un singolo reato possa desumersi solo dal tasso d’interesse usurario, dovendo essere valutata nell’insieme degli indicatori dell’art. 133 cod. pen.. Ha inoltre rilevato l’errore logico della difesa, avendo il reato estinto per prescrizione ricevuto la qualifica di tentata usura, meno grave rispetto alle ipotesi consumate. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro.
Nota della Redazione
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