La doppia conforme integra la motivazione anche con la consulenza grafologica (Cass. pen. Sez. 5 n. 12360 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado deve essere considerata una doppia conforme quando si salda con quest’ultima, formando un unico complessivo corpo argomentativo, purché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei e fornito una valutazione autonoma, sia pur con frequenti richiami alla decisione impugnata. Tale integrazione è tanto più rilevante quando i motivi di appello non riguardino elementi nuovi ma si limitino a prospettare circostanze già esaminate e chiarite in primo grado. Il sindacato del giudice di legittimità sui vizi di motivazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, ma deve verificare che il giudice abbia esaminato tutti gli elementi, fornito risposta alle deduzioni delle parti e applicato le regole della logica. La valutazione dell’attendibilità delle consulenze grafologiche rientra nel merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è esaustiva e immune da vizi logici.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di falso testamento olografo ex art. 491, primo comma, cod. pen. L’imputato aveva falsamente compilato un testamento a firma di una terza persona, indicando sé stesso come erede universale.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, ha lamentato che la decisione impugnata si fondava, in via pressoché esclusiva, sugli esiti delle consulenze dell’accusa e della parte civile, senza sviluppare un’adeguata e autonoma motivazione e senza riscontrare il dato indiziario delle consulenze grafologiche con altri elementi istruttori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza di appello costituisse una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado. Ha precisato che l’integrazione tra le due motivazioni rileva quando i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamandone i passaggi logico-giuridici, a maggior ragione quando i motivi non riguardino elementi nuovi. A sostegno ha citato i precedenti Sez. 2, n. 37295 del 2019 e Sez. 3, n. 44418 del 2013.
La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma nello stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi, fornito una corretta interpretazione e dato completa risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica e autonoma dei motivi, pur richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha valorizzato l’inferiore valenza dimostrativa della consulenza della difesa, eseguita su copia del testamento e smentita da tre consulenze concordi: quella della pubblica accusa, quella della parte civile e quella disposta d’ufficio dal giudice civile nel procedimento parallelo.
La Corte ha, inoltre, rilevato che i giudici di merito hanno analizzato l’intero compendio probatorio, evidenziando la contraddittorietà dei testi della difesa e la logicità delle dichiarazioni dei testi dell’accusa, in una valutazione complessiva e non atomistica. Il ricorrente, pertanto, si era limitato a reiterare doglianze già disattese, riproponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie fondata su mere congetture, senza documentare travisamenti degli elementi probatori.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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