Truffa dopo abolizione millantato credito conferma Sezioni Unite Mazzarella (Cass. pen. Sez. 6 n. 9768 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abolizione della fattispecie del millantato credito corruttivo (ex art. 346 cod. pen.) non determina una generale irrilevanza penale delle condotte consistenti nel millantare conoscenze e influenza. L’imputato può essere chiamato a rispondere di truffa (art. 640 cod. pen.), anche a titolo di tentativo ex art. 56 cod. pen., qualora la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito riveli la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, ossia gli artifici e raggiri, l’induzione in errore della vittima, l’atto di disposizione patrimoniale e l’ingiusto profitto con correlato danno. Tali principi, già enunciati dalle Sezioni Unite “Mazzarella” (sent. n. 19657 del 29/02/2024), trovano applicazione anche quando l’iniziativa del rapporto provenga dalla stessa persona offesa, purché la sua volontà sia stata “viziata” dall’errore indotto dalla falsa prospettazione di una situazione di fatto inesistente.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato, riqualificando il reato originariamente ascrittogli ai sensi dell’art. 346 cod. pen. (millantato credito) nel più grave delitto di tentata truffa. L’imputato aveva garantito al suo interlocutore il superamento di un esame per abilitazione professionale, dietro pagamento di una somma di denaro, millantando rapporti di conoscenza con un dirigente della provincia, rivelatisi poi inesistenti. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea configurazione dell’elemento dell’induzione in errore, in quanto la vittima sarebbe stata l’artefice della proposta “corruttiva” e non il soggetto raggirato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente inquadrato il motivo di ricorso, osservando che, pur essendo stato formalmente dedotto come violazione di legge, esso sollecitava nella sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e delle questioni di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza dei vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro fattuale ricostruito dai giudici di merito, basato sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e riscontrate. L’imputato aveva millantato conoscenze con un dirigente in grado di influenzare la commissione d’esame e, dietro il pagamento di una somma, aveva garantito il superamento della prova. L’induzione in errore era stata correttamente ravvisata, poiché la persona offesa, resasi conto che l’esame non si era svolto come garantito, aveva scoperto l’inesistenza di tali rapporti di conoscenza.
La decisione si conforma ai principi espressi dalle Sezioni Unite “Mazzarella” (sent. n. 19657 del 29/02/2024, Rv. 286304), secondo cui, abolita la fattispecie del millantato credito corruttivo, l’imputato può rispondere di truffa se ne ricorrono gli elementi costitutivi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto integrati tutti gli elementi: gli artifici e raggiri, l’induzione in errore, l’atto di disposizione patrimoniale richiesto e l’ingiusto profitto. La mancata prova dell’effettivo esborso ha comportato la qualificazione del reato in termini di tentativo.
Quanto all’eccezione difensiva circa l’iniziativa della persona offesa, la Corte l’ha ritenuta un elemento neutro, in quanto dalla ricostruzione emergeva che la volontà dell’interlocutore era stata “viziata” dalla falsa prospettazione di una situazione inesistente. L’accordo era stato quindi raggiunto sulla base di un errore indotto dalle false rappresentazioni dell’imputato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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