Corruzione giudiziaria e confisca concorrenti: esclusa retroattività del principio Massini (Cass. pen. Sez. 6 n. 9763 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter cod. pen. non è un reato di evento: il suo nucleo di disvalore risiede nel dolo specifico, ossia nella strumentalità della remunerazione allo scopo di deviare l’operato del pubblico ufficiale, sicché è sufficiente che il patto corruttivo abbia ad oggetto uno o più procedimenti specifici, non essendo necessario che il condizionamento si realizzi. In materia di confisca per equivalente, in caso di concorso di persone nel reato, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva: la misura va disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, mentre la ripartizione in parti uguali è legittima solo in caso di mancata individuazione della singola quota. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite “Massini”, non è tuttavia applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto la sua applicazione integrerebbe un overruling sfavorevole in violazione del principio di prevedibilità di cui all’art. 7 CEDU.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di un magistrato del T.A.R. Lazio per cinque episodi di corruzione in atti giudiziari e di un intermediario per uno di essi, dietro lo schermo di un’avvocatessa formalmente difensore delle parti interessate.
Il magistrato, violando i doveri inerenti alla funzione, aveva predisposto ricorsi e scritti difensivi, composto collegi giudicanti e variamente condizionato l’esito dei procedimenti, dietro la corresponsione di somme, a volte anche solo promesse. Per uno degli episodi era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione; per gli altri, confermata la responsabilità e la confisca per equivalente del prezzo dei reati. Avverso tale decisione ricorrevano entrambi gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha dapprima disatteso il motivo relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando come, in un ordinamento fondato sulla pari responsabilità dei concorrenti, la differenza tra coautore e concorrente sia irrilevante e speciosa, non integrando alcuna trasformazione radicale della fattispecie contestata.
In punto di configurabilità della corruzione in atti giudiziari, la Corte ha ribadito che la fattispecie richiede che il patto abbia ad oggetto uno o più procedimenti specifici e che l’atto dell’agente sia funzionale a favorire o danneggiare una parte, non essendo invece necessario che il condizionamento si realizzi effettivamente, trattandosi di reato a consumazione anticipata.
Con riferimento a uno degli episodi – quello relativo a procedure innanzi alla Corte dei conti, ma incardinate dinanzi al T.A.R. – la sentenza taceva su quanto accaduto dopo la presentazione dei ricorsi e sulla sussistenza di atti successivi del magistrato. La Corte ha pertanto riqualificato il fatto come tentativo di corruzione, essendo provata la condotta prodromica ma non l’esercizio di una qualsiasi pressione finalizzata a influenzare l’esito, e ne ha dichiarato l’estinzione per prescrizione.
In conseguenza della declaratoria di estinzione, la Corte ha escluso la possibilità di disporre la confisca per equivalente, richiamando il prevalente orientamento delle Sezioni Unite. Pur dando atto del revirement operato dalle Sezioni Unite “Massini” sulla natura non sanzionatoria della confisca per equivalente, il Collegio ne ha escluso l’applicazione retroattiva ai fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., valorizzando il principio di prevedibilità del diritto penale di matrice convenzionale.
Annullata con rinvio la sentenza nella parte relativa alla quantificazione della confisca, la Corte ha applicato il principio “Massini” in materia di concorso di persone, secondo cui la misura non può essere disposta per l’intero nei confronti di un solo concorrente, ma solo nei limiti di quanto dal medesimo effettivamente conseguito.
Rigettati i ricorsi nel resto, la Corte ha rideterminato la pena per il magistrato in cinque anni e sei mesi di reclusione, confermando le statuizioni civili in favore della parte civile e condannando gli imputati alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari
- Art. 578-bis c.p.p. – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione