Contraffazione di marchio celebre e irrilevanza del falso grossolano (Cass. pen. Sez. 5 n. 14956 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto la condotta di chi detiene calzature recanti un segno che evochi un marchio celebre, senza che assuma rilievo la cosiddetta contraffazione grossolana. Il reato tutela in via principale la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei segni distintivi, e non la libera determinazione dell’acquirente: trattandosi di reato di pericolo, non occorre la realizzazione dell’inganno. Ai fini dell’integrazione della fattispecie, la confondibilità tra segni non va accertata in via analitica ma globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi. In presenza di un marchio celebre, la tutela è più ampia e comprende anche le variazioni che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico del segno, a protezione della funzione economica, attrattiva e comunicazionale del marchio.
Il Fatto
Il tribunale di merito aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. per aver contraffatto, su scarpe oggetto di sequestro, il marchio di impresa di proprietà di una nota società produttrice. La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla mancata ammissione di una perizia tecnica per verificare la confondibilità dei marchi. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice non ha alcun dovere di procedere ad accertamento tecnico per stabilire l’avvenuta contraffazione, potendo attingere tale conoscenza da altre fonti di prova, incluse le dichiarazioni rese in sede di esame da soggetti qualificati, come gli ispettori dell’azienda titolare del marchio, all’esito di un accertamento di natura tecnica. Nella specie, l’ispettore aveva fornito ragguagli ampi e puntuali, sia nella relazione tecnica sia nella deposizione testimoniale, rendendo non necessaria la perizia.
Quanto al secondo e terzo motivo, incentrati sulla grossolanità del falso e sulla mancata derubricazione nelle fattispecie di cui agli artt. 517 e 517-ter cod. pen., la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all’art. 474 cod. pen. tutela la pubblica fede e non la libera determinazione dell’acquirente. Ne consegue che la contraffazione grossolana non esclude la configurabilità del reato di pericolo, né integra l’ipotesi del reato impossibile. La decisione impugnata aveva correttamente rilevato che le scarpe sequestrate, pur presentando marginali differenze in parti meno visibili, recavano una H stilizzata idonea a evocare chiaramente il marchio originale.
La Corte ha inoltre precisato che la confondibilità va accertata in via globale e sintetica e non attraverso l’esame analitico dei singoli elementi. In presenza di marchio “forte” o celebre, sono illegittime anche le variazioni rilevanti che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico del segno. La celebrità del marchio impone una tutela più ampia, che comprende la funzione economica, attrattiva e comunicazionale, volta a proteggere il titolare dall’indebito vantaggio derivante dallo sfruttamento della notorietà e i consumatori anche nella fase successiva all’acquisto. Tale tutela trova conferma, sul piano civilistico, nell’art. 20, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 30 del 2005, che include anche l’ipotesi di pregiudizio per diluizione o infangamento del potere evocativo del segno.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per omesso confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva congruamente escluso sia le circostanze attenuanti generiche, per la mancanza di elementi positivi e la presenza di precedenti specifici, sia la circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., considerato il numero notevole di esemplari contraffatti (pari a 404) e il possesso di strumenti idonei alla reiterazione del reato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre nulla è stato liquidato alla parte civile per la mancanza di un effettivo contributo alla decisione.
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Nota della Redazione
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