Sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies c.p.): il morso che stacca parte dell’orecchio e la nuova attenuante del fatto lieve (Cass. pen. 28638/2026)
Il principio di diritto
Ai fini dello sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies cod. pen.), è sufficiente — secondo il criterio dell’osservatore comune, di gusto normale e media sensibilità — una lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso con effetto sgradevole, anche in misura minima, senza necessità di uno sfiguramento ripugnante (che caratterizza invece la deformazione); il distacco di parte del padiglione auricolare mediante morso integra lo sfregio. Il reato è a dolo generico, desumibile dalle modalità dell’azione. La compressione del controesame non determina inutilizzabilità (art. 191 cod. proc. pen.) ma nullità relativa (art. 181 cod. proc. pen.), sanata se la parte presente nulla eccepisce. L’omesso esame del motivo nuovo d’appello che invoca l’attenuante del fatto di lieve entità — introdotta, per l’art. 583-quinquies, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025 — determina l’annullamento con rinvio su quel punto.
Il fatto
Il Tribunale di Terni condannava l’imputata per lo sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies cod. pen.), aggravato ex art. 577, n. 1, cod. pen. per la relazione affettiva con la persona offesa, per aver cagionato con un morso la parziale amputazione del padiglione auricolare destro, con vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.); un secondo capo di lesioni veniva poi assorbito. La Corte di appello di Perugia riformava parzialmente e rideterminava la pena. Il ricorso, con nove motivi, deduceva tra l’altro la compressione del controesame del teste oculare, l’erronea qualificazione come sfregio, il difetto di dolo, l’insussistenza dell’aggravante della relazione affettiva, la legittima difesa e la mancata valutazione del motivo nuovo sull’attenuante del fatto lieve introdotta dalla Corte costituzionale.
La motivazione
Il ricorso è fondato solo sul punto dell’attenuante del fatto lieve; nel resto è rigettato. Sulla compressione del controesame, la Corte ricorda che essa integra nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., sanata in difetto di tempestiva eccezione (Sez. 3, n. 14245 del 17/03/2021, Moraca, Rv. 280923; Sez. 6, n. 52903 del 07/11/2016, Di Girolamo, Rv. 268488), e che la rinnovazione istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Sullo sfregio, richiama i principi consolidati (oggi nell’art. 583-quinquies): basta un’apprezzabile alterazione delle linee del volto con effetto sgradevole, anche minima, senza sfiguramento ripugnante (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653; Sez. 5, n. 6401 del 23/01/2024, M., Rv. 286054), e il distacco di parte del lobo mediante morso integra l’aggravante/lo sfregio (Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 252952). Il dolo generico è desunto dalle modalità dell’azione (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Rv. 250007); l’aggravante della relazione affettiva (art. 577, n. 1) si fonda sul rapporto di fiducia che rende la vittima più vulnerabile. La legittima difesa è esclusa in radice dalla ricostruzione dei giudici di merito. È invece fondato il motivo sull’omessa valutazione del motivo nuovo (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) che invocava l’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025 (che ha dichiarato illegittimo l’art. 583-quinquies, primo comma, nella parte in cui non prevede la diminuzione fino a un terzo per i fatti di lieve entità): da qui l’annullamento con rinvio, su tale punto, alla Corte di appello di Firenze.
Implicazioni pratiche
La decisione mette a fuoco tre leve difensive. Primo: la contestazione della qualificazione come sfregio ha margini stretti, perché la soglia è bassa (basta un’alterazione minima ma percepibile delle linee del viso) e la valutazione, se motivata, è di merito. Secondo: le censure sul controesame vanno formalizzate subito come eccezione di nullità, altrimenti la nullità relativa si sana; “riservarsi” per l’appello non basta. Terzo, ed è la leva più efficace nei fatti anteriori alla riforma: dopo Corte cost. n. 83 del 2025, per l’art. 583-quinquies esiste l’attenuante del fatto di lieve entità (fino a un terzo), da chiedere tempestivamente anche con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; l’omesso esame di quella richiesta è motivo sicuro di annullamento sul trattamento sanzionatorio.
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