Ricorso inammissibile per motivi generici e censura sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 8816 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza allegare specifici, decisivi e inopinabili travisamenti delle fonti probatorie. La doglianza sulla graduazione della pena è parimenti inammissibile, poiché la determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, o carente di sufficiente motivazione. Le circostanze attenuanti generiche non possono essere poste in equivalenza alla recidiva in presenza del divieto di legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 2024, aveva confermato la condanna inflitta al ricorrente per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 76 legge n. 159/2011, commessi in Torino il 22 marzo 2020. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo per vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; il secondo per censure sulla graduazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato anzitutto una questione di rito. Con memoria trasmessa via PEC in cancelleria il 5 febbraio 2025, il difensore del ricorrente aveva indicato le ragioni a sostegno dell’ammissibilità dei motivi. La Corte ha ritenuto la trasmissione tardiva, richiamando il principio di Sez. VII n. 7852 del 2020.

Nel merito, il primo motivo è stato giudicato generico. Le doglianze erano meramente riproduttive di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva congruamente spiegato che l’identificazione del ricorrente come autore dei reati era avvenuta negli uffici di polizia in maniera certa, tramite la sua scheda di fotosegnalamento e il codice CUI.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in sede di legittimità, non sono consentite doglianze dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione o una alternativa lettura delle fonti probatorie, in assenza di specifici, decisivi e inopinabili travisamenti (Sez. Un. n. 12 del 2000; Sez. Un. n. 6402 del 1997). L’apparato giustificativo, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. III n. 44418 del 2013), non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. Un. n. 24 del 1999).

Il secondo motivo è stato dichiarato anch’esso inammissibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della sua congruità. La Corte ha inoltre rilevato che, per divieto di legge, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere poste in equivalenza alla recidiva, e che il ricorrente era soggetto di spiccata pericolosità. Le statuizioni sul giudizio di comparazione sfuggono al sindacato di legittimità quando sorrette da sufficiente motivazione (Sez. Un. n. 10713 del 2010).

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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