Terre e rocce da scavo, onere probatorio e improcedibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 30283 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione di terre e rocce da scavo, la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina di cui all’art. 186 d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere accertata in fatto dal giudice di merito sulla base di dati fattuali oggettivi. Essa non può essere dimostrata con i soli contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti e atti similari da chi ne invoca l’applicazione. Resta fermo il potere del giudice di valutare la validità e l’efficacia dei titoli abilitativi. Quanto all’art. 344-bis cod. proc. pen., l’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 27 settembre 2021 ne circoscrive l’operatività ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. In tale ambito trova applicazione la disciplina dell’improcedibilità, con esclusione dell’istituto della prescrizione. Non sussiste alcuna preclusione all’acquisizione degli atti nel dibattimento quando il giudice eserciti i poteri istruttori riconosciutigli dall’art. 507 cod. proc. pen., poiché il principio di discovery opera nei soli rapporti tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore unico di una società, è stato condannato dal Tribunale di Cassino alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Gli si contesta di aver gestito terre provenienti da scavo in difformità dalla legge, trasportandole su altro sito senza verificare preliminarmente i valori delle matrici ambientali e dei valori di fondo naturali.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 cod. pen. Con il secondo lamenta l’inutilizzabilità di atti e la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. Il ricorrente deposita inoltre memoria illustrativa dei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, rilevando che gli enunciati ermeneutici proposti si pongono in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021, che ha stabilito l’applicabilità dell’art. 344-bis cod. proc. pen. ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Poiché il procedimento riguarda fatti commessi nel 2021, opera la disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale e non è applicabile l’istituto della prescrizione.
Sul secondo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che, in tema di tutela dell’ambiente, i requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo devono essere accertati in fatto dal giudice del merito su dati oggettivi. Non possono essere desunti dai soli contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti e atti similari prodotti da chi invoca l’applicazione della disciplina speciale, restando peraltro riservata al giudice la valutazione di validità ed efficacia dei titoli abilitativi. Viene richiamato, sul punto, il precedente Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587-04.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha rilevato la regolarità della procedura di prelievo dei campioni, evidenziando che gli atti dell’ARPAL sono stati redatti con il coinvolgimento dell’imputato e da lui sottoscritti. Quanto agli atti depositati nel fascicolo delle indagini preliminari, le analisi risultavano documentate nelle note di trasmissione dell’ARPAL, corredate dai rapporti di prova già ritualmente acquisiti al dibattimento all’apertura dello stesso.
Il giudice di merito ha quindi osservato che l’omesso deposito di atti contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini può determinare, in linea di principio, l’inutilizzabilità, non essendo possibile acquisire d’ufficio atti irripetibili. Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste alcuna preclusione, perché l’acquisizione è avvenuta nell’esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al giudice dall’istruzione dibattimentale. In tale ambito il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di prove assolutamente necessarie, senza che il principio di discovery, operante nei soli rapporti tra le parti, ne limiti l’esercizio.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata Corte cost. n. 186 del 13/06/2000 — alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso