Lavori di pubblica utilità e liberazione anticipata: competente è il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. 25440/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25440/2026, depositata il 7 luglio 2026 (R.G.N. 12651/2026; camera di consiglio del 18 giugno 2026; Presidente Giuseppe Santalucia, Relatrice Claudia Terracina).

Il principio di diritto

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

Il fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Varese aveva declinato la propria competenza a decidere su un’istanza di liberazione anticipata presentata da un condannato in espiazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (introdotta dalla riforma Cartabia, d.lgs. 150/2022), trasmettendo gli atti al GIP del Tribunale di Monza che aveva emesso la sentenza. Il GIP sollevava conflitto negativo di competenza.

La motivazione

La Corte dichiara ammissibile il conflitto – dal doppio rifiuto derivava una stasi procedimentale – e lo risolve attribuendo la competenza al magistrato di sorveglianza. L’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario, nel testo da ultimo sostituito, è l’unica disposizione che regola la liberazione anticipata sotto il profilo procedurale, ha portata generale e non distingue tra le categorie di beneficiari: attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza il provvedimento che concede o nega il beneficio, con reclamo al tribunale di sorveglianza. Le esigenze sistematiche invocate per accentrare la competenza sul giudice che ha irrogato la pena recedono di fronte al dato testuale.

Esito: dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Varese, cui dispone trasmettersi gli atti.

Implicazioni pratiche

Con l’estensione delle pene sostitutive operata dalla riforma Cartabia, la pronuncia fissa un punto pratico rilevante: l’istanza di liberazione anticipata del condannato ai lavori di pubblica utilità va presentata al magistrato di sorveglianza, non al giudice della cognizione che ha irrogato la sanzione. È l’organo competente anche in sede di reclamo, davanti al tribunale di sorveglianza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *