Saluto romano e legge Scelba: quando integra il reato di pericolo concreto ex art. 5 l. 645/1952 (Cass. pen. 25461/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25461/2026, depositata il 7 luglio 2026 (R.G.N. 9065/2026; udienza pubblica del 27 maggio 2026; Presidente Giuseppe De Marzo, Relatrice Paola Masi).

Il principio di diritto

La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Il fatto

La Corte di appello di Venezia, in riforma dell’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Verona, aveva condannato un consigliere comunale per il reato di cui all’art. 5 legge n. 645/1952 (legge Scelba), per avere eseguito il cosiddetto “saluto romano” durante una seduta del Consiglio comunale. Il Tribunale aveva assolto ritenendo il gesto non concretamente idoneo a favorire la ricostituzione del partito fascista; la Corte di appello, alla luce delle Sezioni Unite “Clemente” (n. 16153/2024), aveva ritenuto integrato il reato. L’imputato ha proposto ricorso articolato in otto motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Sul piano sistematico ribadisce, con le Sezioni Unite, la distinzione tra due fattispecie: l’art. 5 legge Scelba è reato di pericolo concreto, la cui sussistenza va verificata caso per caso; l’art. 2 legge n. 205/1993 (legge Mancino, oggi art. 604-bis cod. pen.) è invece reato di pericolo presunto, a tutela della dignità e uguaglianza della persona. Ai fini dell’art. 5, il pericolo concreto va accertato valorizzando il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata ricollegabilità del gesto al disciolto partito e il numero dei presenti. La Corte territoriale si è conformata a tali criteri, valorizzando l’esecuzione del gesto all’interno dell’aula consiliare durante una seduta, la sua rivendicazione anche mediante un commento pubblicato sui social e la prevedibile ampia diffusione mediatica. Respinti anche i motivi su dolo (generico), valutazione delle prove (motivazione per relationem legittima), attenuanti generiche (diniego motivato dall’assenza di elementi positivi) e liquidazione del danno morale in favore delle parti civili, comprese le associazioni esponenziali.

Esito: rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida un criterio operativo dopo le Sezioni Unite Clemente: il “saluto romano” integra l’art. 5 legge Scelba solo se, in concreto, è idoneo a favorire la ricostituzione del disciolto partito fascista. La verifica è affidata a indici oggettivi – luogo, contesto, ricollegabilità simbolica, diffusione – da tenere distinti dal diverso reato di pericolo presunto della legge Mancino. Per la difesa e per l’accusa, il fulcro del giudizio è la prova, o l’esclusione, di quel pericolo concreto.

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