Maltrattamenti in famiglia: rilevano anche le condotte omissive del genitore e la custodia in carcere e’ compatibile con la presenza di figli minori (Cass. pen. 26588/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 26588/2026, depositata il 15 luglio 2026 (camera di consiglio del 27 maggio 2026), R.G.N. 13814/2026 – Presidente Anna Criscuolo, Relatore Andrea Natale. Generalita’ oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
In tema di maltrattamenti in famiglia, il dovere di protezione che grava sul genitore verso il figlio giustifica l’attribuzione di rilievo, accanto alle condotte commissive, anche a quelle omissive. La custodia cautelare in carcere puo’ essere applicata nonostante la presenza di figli di eta’ inferiore a sei anni (art. 275, commi 3-bis e 4, cod. proc. pen.) quando ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, a maggior ragione se la misura e’ funzionale a tutelare l’incolumita’ dei minori stessi. L’interpretazione delle intercettazioni e’ questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimita’ se logicamente motivata.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Torino aveva confermato la custodia in carcere applicata a due genitori, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni del figlio minore. La difesa proponeva ricorso con sette motivi (e due motivi aggiunti), deducendo tra l’altro l’omessa autonoma valutazione degli elementi difensivi, il rilievo attribuito alle intercettazioni, il difetto di concretezza e attualita’ delle esigenze cautelari, la ricostruzione del ruolo della madre e l’applicabilita’ della custodia in carcere in presenza di figli minori.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. La motivazione del Tribunale risponde a ciascun motivo di riesame ed e’ congrua e non manifestamente illogica. Sul ruolo della madre, non e’ contraddittorio attribuire rilievo tanto alle condotte commissive quanto a quelle omissive: in materia di maltrattamenti, il dovere di tutela del genitore verso il figlio fonda la rilevanza anche delle omissioni. Sulle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato conto in modo concreto e attuale del pericolo di fuga (valorizzando il trasferimento all’estero poco dopo i fatti), di recidivanza e di inquinamento probatorio. La custodia in carcere e’ giustificata nonostante la presenza di figli minori, anzi proprio in funzione della loro incolumita’. Le censure sulle intercettazioni sono inammissibili perche’ sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in legittimita’; e la notifica dell’avviso di udienza ai ricorrenti detenuti all’estero e’ legittimamente avvenuta presso il difensore.
Esito: dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Nel contrasto ai maltrattamenti in famiglia, la responsabilita’ del genitore puo’ fondarsi anche sulle omissioni, a fronte del dovere di protezione verso il figlio: non serve una condotta attiva per risponderne. Sul piano cautelare, la presenza di figli minori non impedisce di per se’ la custodia in carcere quando le esigenze cautelari sono di eccezionale rilevanza, specie a tutela dei minori. In sede di riesame e di legittimita’, le censure che sollecitano una rilettura delle intercettazioni o del fatto sono inammissibili se la motivazione e’ congrua e non illogica.