Confisca per equivalente: onere di allegazione e criteri di verifica della sussidiarietà (Cass. pen. Sez. 4 n. 10632 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente ha natura sussidiaria, potendo essere disposta solo quando risulti impossibile il sequestro diretto del profitto nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato. L’accertamento di tale impossibilità non richiede l’inutile escussione del patrimonio sociale, potendo essere fondato su elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente. Grava sul soggetto inciso dal sequestro per equivalente l’onere di indicare, in sede di impugnazione, l’esistenza e la consistenza di beni riferibili alla persona giuridica, sui quali possa essere imposto il vincolo nella forma diretta. La motivazione del giudice di merito che, sulla base di tali elementi, affermi l’impossibilità della confisca diretta non è censurabile per inversione dell’onere della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, aveva confermato la confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile di reati tributari, tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di legittimità, in fase rescindente, aveva annullato la sentenza con rinvio, poiché il giudice di merito non aveva motivato in ordine all’impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto nei confronti delle società che di esso si erano avvantaggiate.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse ottemperato al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, limitandosi a un riferimento generico all’assenza di indicazioni contrarie alla disponibilità di beni in capo alla persona giuridica, risolvendosi in un’inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto al preteso vizio motivazionale, il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione esaustiva e logica in ordine all’impossibilità di procedere alla confisca diretta, fondandosi su elementi concreti quali il contenuto delle dichiarazioni annuali delle società, il rapporto dell’Agenzia delle entrate, le dichiarazioni testimoniali circa l’assenza di pagamenti reali e la situazione di difficoltà economica della società.
La Corte ha poi chiarito che il riferimento all’inesistenza di indicazioni contrarie alla disponibilità di beni in capo alla persona giuridica non determina alcuna inversione dell’onere della prova. Richiamando il proprio autorevole insegnamento, ha affermato che spetta al soggetto inciso dal sequestro finalizzato alla confisca per equivalente indicare, in sede di impugnazione, l’esistenza e la consistenza di beni patrimoniali riferibili alla persona giuridica, sui quali imporre, ricorrendone i presupposti, il sequestro nella forma diretta.
Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha ribadito che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è necessaria l’inutile escussione del patrimonio sociale se già sussistono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente che ha tratto vantaggio dal reato.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.