Truffa contrattuale configurabile anche nella fase esecutiva del contratto (Cass. pen. Sez. II n. 9901 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a prestazioni periodiche o continuative, non esaurientisi in un’unica prestazione, il delitto di truffa contrattuale è configurabile anche quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo la stipula e durante la fase esecutiva, al fine di conseguire prestazioni non dovute o di far apparire avvenuto un pagamento in realtà inesistente. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione concordate, con condotte artificiose idonee a generare danno e correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 640 cod. pen. Il termine per la querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, non da quello della mera conoscenza del fatto oggettivo; l’onere di provare l’intempestività grava sul querelato e l’incertezza è risolta a favore del querelante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il delitto di truffa, con riconoscimento della recidiva. Secondo l’accusa, il ricorrente aveva stipulato una serie di contratti di locazione su quattro immobili e, nella fase esecutiva, aveva fornito copie di disposizioni di bonifico poi risultate false e un assegno bancario privo di copertura, inducendo in errore il proprietario circa l’effettivo pagamento dei canoni, per un totale di euro 2.800.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen., sostenendo la natura meramente civilistica della vicenda, la tardività della querela e l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei contratti ad esecuzione differita o a prestazioni periodiche, la condotta decettiva può intervenire anche dopo la conclusione del contratto. In tali ipotesi l’agente non tende soltanto a nascondere il proprio inadempimento, ma a ottenere prestazioni che la controparte non avrebbe eseguito se non fosse stata vittima dell’attività fraudolenta.

Sul punto la Corte ha richiamato Sez. II n. 29853 del 23.06.2016, Sez. II n. 5046 del 17.11.2020, dep. 2021 e Sez. II n. 41073 del 05.10.2004, ribadendo che la truffa contrattuale può configurarsi finché il contratto è in esecuzione e che il momento consumativo si sposta al compimento dell’ultimo atto dannoso, dando rilevanza a tutte le condotte fraudolente che lo precedono.

Nel caso concreto, la presentazione di un assegno scoperto mai regolarizzato e di ricevute di bonifico contraffatte ha integrato gli artifizi e raggiri, consentendo al ricorrente di conservare la disponibilità degli immobili nonostante i mancati pagamenti e cagionando alla persona offesa il danno da mancata riscossione dei canoni.

Quanto alla querela, la Corte ha confermato che la consapevolezza della persona offesa di essere vittima di una truffa, e non di un mero inadempimento civilistico, era maturata gradualmente. Il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, secondo Sez. II n. 37584 del 05.07.2019 e Sez. V n. 46485 del 20.06.2014. L’onere della prova dell’intempestività grava sul querelato e, in caso di incertezza, si decide a favore del querelante (Sez. Un. n. 12213 del 21.12.2017, dep. 2018).

La doglianza sulla misura della pena è risultata manifestamente infondata, avendo i giudici di merito congruamente motivato l’aumento per l’applicazione della recidiva, mai contestata dalla difesa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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