Ingiusta detenzione per ritardo nella liberazione dopo il provvedimento liberatorio (Cass. pen. Sez. 4 n. 10633 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., è riconosciuto anche quando la detenzione subita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che ne sia stato causa o concausa. L’errore non può mai essere rinvenuto nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, ma deve essere ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Non è configurabile un onere di sollecito a carico della difesa per l’esecuzione del provvedimento liberatorio: la mancata immediata liberazione del condannato, una volta espiata la pena, integra un errore dell’autorità procedente rilevante ai fini dell’indennizzo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva rigettato la domanda di indennizzo proposta da un condannato per la detenzione sofferta dal 5 al 12 settembre 2023 in regime di arresti domiciliari. L’ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale sospensione, era stato emesso con un ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Il condannato, dopo la notifica del provvedimento, aveva presentato istanza di liberazione anticipata, accolta dal magistrato di sorveglianza con ordinanza del 7 settembre 2023. Nonostante il quinto semestre fosse maturato il 5 settembre 2023, la liberazione era avvenuta solo il 12 settembre 2023.
Avverso l’ordinanza di rigetto della Corte della riparazione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave dell’interessato, consistita nel non aver sollecitato la propria liberazione dopo la notifica del provvedimento e nel non aver chiesto la liberazione anticipata al termine di ogni semestre.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato indirizzo interpretativo, fondato sulla distinzione tra il piano della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena, per il quale la pena definitiva è solo quella determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio. In tale prospettiva, il diritto alla riparazione è riconosciuto anche per le detenzioni conseguenti a vicende esecutive, purché sussista un errore dell’autorità procedente, come nei casi di mancata applicazione del vincolo della continuazione o di detenzione per un reato coperto da indulto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non fondate le censure relative al ritardo nell’adozione dell’ordine di esecuzione, evidenziando che l’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. non indica alcun termine perentorio o ordinatorio, sicché la relativa valutazione va formulata in termini di ragionevolezza connessa all’attività discrezionale. Parimenti tempestivo è stato ritenuto il provvedimento di liberazione adottato il giorno successivo al riconoscimento della liberazione anticipata, non appena rilevato che la pena risultava già espiata.
La Corte ha invece accolto il ricorso con riferimento al periodo compreso tra l’8 e il 12 settembre 2023, ritenendo viziata da illogicità la motivazione con cui i giudici della riparazione avevano addebitato alla difesa la mancata “iniziativa di sollecito” per l’esecuzione del provvedimento liberatorio. Tale assunto è stato definito assertivo, non essendo configurabile alcun onere di sollecito a carico del condannato o del suo difensore per l’attuazione di un provvedimento che l’autorità procedente avrebbe dovuto eseguire d’ufficio e immediatamente.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente all’ingiusta detenzione subita nel periodo 8-12 settembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.