Giudizio di rinvio, continuazione e nuovo accordo in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 9152 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è circoscritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata dalla sentenza rescindente, con la conseguenza che è inammissibile la domanda nuova con cui si chieda per la prima volta il riconoscimento della continuazione. Tale preclusione opera anche quando il giudicato sui reati di cui si invoca il medesimo disegno criminoso si sia formato dopo la celebrazione del giudizio di appello annullato, sempre che la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti concernenti la disciplina della continuazione. In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto da Sez. II n. 1255 del 4/10/2022, dep. 2023, limitatamente alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. e al connesso giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. Con la pronuncia impugnata la Corte territoriale rigetta la richiesta di concordato in appello, riconosce il vincolo della continuazione con i reati giudicati con altra sentenza, lo nega rispetto ai reati oggetto di una sentenza di patteggiamento del giudice dell’udienza preliminare, esclude l’aggravante per alcuni capi e conferma l’equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Il ricorrente articola tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il vizio di motivazione sulla continuazione e l’erronea valutazione dello stato di bisogno e della prevalenza delle generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, rileva che dal verbale dell’udienza di appello emerge come l’imputato avesse cumulativamente concluso chiedendo l’accoglimento del concordato e, in subordine, l’accoglimento dell’appello: formulando le conclusioni anche nel merito, l’appellante ha implicitamente rinunciato alla separazione della fase deputata alla decisione sul concordato e alla successiva definizione nelle forme ordinarie. Trova quindi applicazione il principio per cui non è nulla la sentenza pronunciata subito dopo il rigetto dell’accordo (Sez. II n. 45287 del 17/10/2023; Sez. VI n. 37981 del 12/7/2023).
Sul secondo motivo, la Corte osserva che la richiesta di continuazione era radicalmente inammissibile. La sentenza impugnata è stata emessa all’esito di annullamento con rinvio e l’ambito del giudizio rescissorio era limitato alla rivalutazione dell’aggravante e al giudizio di valenza con le generiche. Nel giudizio di rinvio è preclusa la proposizione di motivi aggiunti, poiché l’oggetto è circoscritto alla parte della decisione caducata (Sez. III n. 16440 del 12/01/2024).
Il Collegio esamina la questione della continuazione rispetto a sentenze divenute definitive dopo la pronuncia annullata, rilevando l’assenza di precedenti specifici. Il richiamo a Sez. I n. 16766 del 21/02/2020 non è pertinente: quella fattispecie presuppone un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione con reati del medesimo procedimento. Nel caso in esame manca un tale riconoscimento e si chiede al giudice del rinvio di valutare la continuazione ex novo.
Viene così affermato il principio per cui nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione non oggetto del precedente appello, neppure invocando il medesimo disegno criminoso rispetto a reati per i quali il giudicato si è formato dopo, sempre che la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la relativa disciplina. Nessuna lesione del diritto di difesa, poiché la continuazione potrà essere richiesta al giudice dell’esecuzione.
Infine, la Corte ritiene immune da censure la motivazione sull’aggravante dello stato di bisogno, desunta dal licenziamento della persona offesa e dalla conseguente perdita di reddito, fatto non contestato e idoneo a limitarne l’autodeterminazione; in mancanza di censure sull’attendibilità, la testimonianza non richiede riscontri ulteriori. Manifestamente infondata è la doglianza sulla prevalenza delle generiche, avendo la Corte territoriale valorizzato la professionalità della condotta e l’intrinseca gravità dei reati. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali; non accolta la domanda della parte civile, estranea ai profili penali del ricorso.
Nota della Redazione
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