Imputato alloglotta non comprende sentenza non tradotta ma serve interesse concreto (Cass. pen. Sez. III n. 27500 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione della sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato alloglotta integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione. La traduzione eseguita in appello sana il vizio e fa decorrere dalla stessa il termine per l’impugnazione. Ne consegue che i motivi che censurino le sole modalità della traduzione sono inammissibili se il ricorrente non deduca un concreto e attuale interesse difensivo residuo, non avendo proposto appello né motivi aggiunti nel termine ordinario decorrente dalla traduzione.

Il Fatto

Il ricorrente e un coimputato erano stati condannati in primo grado, con rito abbreviato, dal GUP presso il Tribunale di Agrigento per il reato di cui all’art. 1135, secondo comma, cod. nav. La sentenza non era stata tradotta nella lingua a loro nota.

La Corte d’appello di Palermo, adita dal Procuratore Generale che aveva dedotto l’omessa traduzione, aveva disposto la traduzione della sentenza di primo grado e concesso agli imputati un termine di quindici giorni per motivi aggiunti, confermando poi la condanna. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, comuni, in punto di nullità per omessa traduzione, termine concesso e mancata valutazione del dolo e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché relativi alla medesima questione: la natura del vizio della sentenza non tradotta all’imputato alloglotta. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 38306 del 2025, che ha qualificato tale vizio come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanabile con l’eccezione nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen., con annullamento della sola sentenza-documento e restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione.

La Corte valorizza la distinzione, già elaborata dalle Sezioni Unite n. 14978 del 2013 in tema di sentenza priva di sottoscrizione, tra sentenza-decisione e sentenza-documento: la mancata traduzione non travolge la decisione, ma attiene alla fase successiva alla deliberazione. Nel caso concreto la traduzione era stata disposta dalla stessa Corte territoriale e poi eseguita, con effetto sanante della nullità.

I ricorrenti, però, non si sono confrontati con il dato dell’avvenuta traduzione. Non hanno depositato motivi nuovi, non hanno formalizzato appello nel termine ordinario decorrente dalla traduzione, non hanno manifestato la volontà di accedere all’istituto premiale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale complessiva scelta processuale incide sull’interesse attuale e concreto alla proposizione dei motivi di ricorso.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la nullità può essere eccepita dalle parti o rilevata anche d’ufficio: il comportamento sanante non è subordinato alla richiesta di parte. Sul termine di quindici giorni per motivi aggiunti, le Sezioni Unite n. 38306 del 2025 precisano che l’interesse a far valere la nullità residua quando la traduzione sia eseguita con modalità non conformi all’art. 143 cod. proc. pen., ad esempio in un termine non congruo. Nel caso di specie il termine ulteriore è stato riconosciuto e non si ravvisa lesione delle prerogative difensive, non emergente dalle concrete scelte processuali. I primi tre motivi sono inammissibili.

Il quarto motivo è generico. La Corte rileva che il ricorso non si confronta con la compiuta motivazione delle due sentenze di merito, che hanno fondato l’affermazione di responsabilità e del dolo su dichiarazioni dei migranti, riprese video, accertamenti della Guardia di Finanza, ispezione dell’imbarcazione e rinvenimento di motori e chiave. Il ricorso prospetta una versione alternativa già valutata e ritenuta non ragionevole. Anche il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua, fondata sull’assenza di segni di resipiscenza e su indici negativi correlati alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

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