Doppia conforme e sindacato di legittimità sulla motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. 3 n. 10842 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di c.d. doppia conforme, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, a condizione che il giudice d’appello si richiami alla decisione di primo grado e che entrambe adottino i medesimi criteri di valutazione delle prove. La motivazione per relationem non è di per sé sintomatica di vizio logico, purché il giudice dell’impugnazione abbia comunque svolto una autonoma e ulteriore verifica di attendibilità dei collaboratori di giustizia, secondo i criteri consolidati della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del narrato. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che solleciti una rivalutazione dei fatti, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione congrua e scevra da vizi logici.
Il Fatto
Con sentenza del 12/09/2024, il Gup di Napoli condannava l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per la violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen., nonché alla pena di euro duecento di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14/04/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato la sentenza di appello come una doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale. Il giudice di legittimità ha, quindi, esaminato i motivi di ricorso alla luce di tale premessa metodologica.
Il primo motivo, concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi consolidati in tema di chiamata in correità, verificando la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l’attendibilità intrinseca dei rispettivi narrati. In particolare, è stato valorizzato il riscontro oggettivo fornito dal rinvenimento di un ingente quantitativo di stupefacente nella disponibilità esclusiva dell’imputato, nonché la coerenza delle dichiarazioni, rese da soggetti in regime di custodia cautelare e impossibilitati a comunicare tra loro.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per rivalutazione del merito. Ha ribadito che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. La prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione, quando la decisione impugnata risulti sorretta da argomentazioni logiche e coerenti. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fornito una spiegazione razionale dell’inattendibilità della versione autoassolutoria dell’imputato, evidenziando l’incompatibilità con la sua condizione lavorativa e con la sua situazione economica.
Il terzo motivo, relativo alla confisca della somma di euro 5.700,00, è stato infine ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una motivazione esente da vizi logici nell’affermare l’origine illecita del denaro, valorizzando il contesto economico e personale dell’imputato, segnato da difficoltà finanziarie e debiti, che rendeva inverosimile la capacità di accumulo di disponibilità liquide di tale entità.
Nota della Redazione
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