Spese per intercettazioni e riparto tra giudice penale e civile (Cass. pen. Sez. I n. 28338 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni del condannato che, senza incidere sulla statuizione di condanna alle spese processuali e sulla sua portata, investano il calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa o la loro pertinenza ai reati oggetto di condanna, devono essere proposte al giudice civile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Il giudice dell’esecuzione penale erroneamente investito della domanda deve dichiarare il non luogo a provvedere, non il difetto di giurisdizione. Restano invece devolute al giudice dell’esecuzione penale le questioni attinenti all’esistenza e alla validità del titolo per l’esercizio dell’azione di recupero, comprese quelle sulla persistenza del vincolo di solidarietà della condanna alle spese. La distinzione riflette il riparto tra la fase di formazione del titolo esecutivo e la fase successiva del calcolo del quantum da esigere.

Il Fatto

Una condannata, con sentenza della Corte d’appello di Roma divenuta cosa giudicata, ha presentato al giudice dell’esecuzione istanza di determinazione delle spese di giustizia poste a suo carico. A fondamento dell’istanza ha dedotto l’impossibilità di riferire alla propria posizione processuale l’intero ammontare indicato nella cartella esattoriale, trattandosi prevalentemente di spese per intercettazioni telefoniche, a fronte di un ruolo marginale nella vicenda illecita.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e rilevando che la contestazione non investiva la condanna al pagamento delle spese, ma l’addebito in via solidale di quelle sostenute per le intercettazioni. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul criterio di riparto applicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e dichiara di voler dare continuità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 491 del 2011, ritenuto riferibile a un caso esattamente in termini. Secondo tale arresto, la domanda del condannato che, senza contestare la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca l’errata quantificazione — tanto nel calcolo del concreto ammontare delle voci, quanto nella loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna — va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione, non rilevando l’attribuzione alla statuizione di condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena.

Il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell’incidente di esecuzione, della domanda di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere: tale declaratoria non preclude la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata.

La Corte richiama quindi la giurisprudenza successiva conforme, che ha qualificato come questioni contabili, da prospettare al giudice civile, quelle che non coinvolgono la statuizione di condanna e la sua portata, ma ne mettono in discussione aspetti quantitativi o la pertinenza di determinati importi. Viene ribadito il criterio distintivo: al giudice dell’esecuzione penale spettano le questioni relative all’esistenza e validità del titolo per l’esercizio dell’azione di recupero, comprese quelle sulla persistenza del vincolo di solidarietà della condanna alle spese; al giudice civile, invece, tutte le questioni concernenti l’ammontare delle spese incluse nella notula, da far valere con l’opposizione all’esecuzione.

Il Collegio osserva infine che il riparto riflette la distinzione tra la fase di formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e la cui portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale, e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del quantum da esigere nei confronti del condannato. Nella specie, la contestazione della solidarietà della condanna con riguardo alle spese per intercettazioni, asseritamente ripartite in ragione del ruolo di minore rilievo, si risolve proprio nella contestazione del principale titolo di spesa e, come tale, appartiene alla competenza del giudice civile. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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