Pena e continuazione sottratte al sindacato di legittimità se motivate (Cass. pen. Sez. VII n. 447 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena concreta è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e logica. Anche il giudizio sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza costituisce giudizio di fatto, sindacabile solo nei limiti in cui la motivazione non faccia emergere la valutazione sull’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La misura dell’aumento per continuazione è parimenti oggetto di apprezzamento discrezionale, non vincolato ai criteri aritmetici prospettati dalla parte. I motivi nuovi proposti dai difensori non sanano il difetto di specificità del ricorso originario ai sensi dell’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., restando inoltre manifestamente infondati.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale, aveva rideterminato la pena. Entrambi lamentano un trattamento sanzionatorio troppo severo: l’uno invoca una maggiore riduzione della pena, l’altro contesta la misura dell’aumento applicato per la continuazione.

Nel corso del giudizio di legittimità i difensori depositano motivi nuovi. I ricorrenti contestano, in sostanza, la congruità della pena e il criterio di computo seguito dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata regola per cui la determinazione della pena è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione sufficiente e logica. Richiamando Sez. VI n. 41365 del 28.10.2010 e Sez. I n. 46954 del 04.11.2004, il Collegio ricorda che anche il giudizio sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza resta un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice; questi deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la valutazione sull’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

Nel caso esaminato la Corte di appello ha adeguatamente motivato la propria scelta, evidenziando la gravità dei fatti, tale da escludere l’applicazione delle generiche prevalenti, e valorizzando la già disposta riduzione di pena per effetto della riconosciuta attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., applicata nella misura di un terzo e ritenuta congrua in rapporto alla gravità dei fatti. Di fronte a questa motivazione puntuale, il ricorrente si è limitato a invocare una maggiore riduzione, prospettando valutazioni riservate al giudizio di merito.

Analoghe conclusioni valgono per le censure relative alla misura dell’aumento di pena per la continuazione. L’aumento risulta adeguatamente motivato: non possono ritenersi vincolanti i diversi criteri aritmetici suggeriti dal ricorrente, né può dirsi violato il principio di proporzionalità a fronte di un aumento di molto inferiore al massimo consentito e notevolmente inferiore anche rispetto al minimo edittale previsto per il reato considerato meno grave.

Quanto ai motivi nuovi, la Corte rileva che, attesa l’inammissibilità del ricorso originario, essi non possono sanare il difetto di specificità richiesto dall’art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., oltre a essere manifestamente infondati: nella valutazione della gravità del reato si tiene conto del comportamento complessivo del reo e le valutazioni comparative con altri coimputati non sono consentite in sede di legittimità (Sez. II n. 1886 del 15.12.2016). Da qui la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende determinata in euro 3000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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